Sentenza nº 4830 da Lombardia, Milano, 01 Dicembre 2005
Data di Resoluzione | 01 Dicembre 2005 |
Emittente | Lombardia - Milano |
T.A.R. Lombardia-Milano - Sez. IV - Sentenza 1° dicembre 2005, n. 4830
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
Registro Sentenze: 4830/2005
Registro Generale: 5326/2004
nelle persone dei Signori:
MAURIZIO NICOLOSI Presidente
ALESSANDRO CACCIARI Ref.
GIOVANNI ZUCCHINI Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 16 novembre 2005
Visto il ricorso 5326/2004 proposto da:
ENERGAS S.R.L..
rappresentata e difesa da:
SELLA MARCO
SANI EMILIO
ANASTASI ALESSANDRO
con domicilio eletto in MILANO
VIA SERBELLONI, 4
presso
STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI
contro
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede
per l'annullamento
della delibera n. 188/04 in data 27 ottobre 2004 dell'AEEG; della comunicazione relativa alla medesima delibera pervenuta ad Energas in data 2 novembre 2004; di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti della causa;
Visto l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Visto l'art. 26, comma 4°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Udito il relatore Ref. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte resistente come da verbale;
FATTO
Con deliberazione n. 188/2004, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito anche "Autorità" ovvero "AEEG"), richiedeva ad una serie di imprese, fra le quali la società ricorrente, informazioni e documenti, come da allegato "A" alla deliberazione suddetta. Quest'ultima era comunicata ad Energas con nota del 29.10.2004.
La società forniva parte delle informazioni, riservandosi espressamente ogni tutela giurisdizionale contro il provvedimento.
Contro la deliberazione e la nota di comunicazione era, di conseguenza, proposto l'attuale gravame, per i motivi che possono così sintetizzarsi: 1) violazione dell'art. 23 della Costituzione, dell'art. 2, comma 20°, lett. a) e c), della legge 481/1995, eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell'art. 97...
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