Sentenza nº 4830 da Lombardia, Milano, 01 Dicembre 2005

Data di Resoluzione01 Dicembre 2005
EmittenteLombardia - Milano

T.A.R. Lombardia-Milano - Sez. IV - Sentenza 1° dicembre 2005, n. 4830

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE IV

Registro Sentenze: 4830/2005

Registro Generale: 5326/2004

nelle persone dei Signori:

MAURIZIO NICOLOSI Presidente

ALESSANDRO CACCIARI Ref.

GIOVANNI ZUCCHINI Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 16 novembre 2005

Visto il ricorso 5326/2004 proposto da:

ENERGAS S.R.L..

rappresentata e difesa da:

SELLA MARCO

SANI EMILIO

ANASTASI ALESSANDRO

con domicilio eletto in MILANO

VIA SERBELLONI, 4

presso

STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI

contro

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

rappresentata e difesa da:

AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO

con domicilio eletto in MILANO

VIA FREGUGLIA, 1

presso la sua sede

per l'annullamento

della delibera n. 188/04 in data 27 ottobre 2004 dell'AEEG; della comunicazione relativa alla medesima delibera pervenuta ad Energas in data 2 novembre 2004; di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti della causa;

Visto l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

Visto l'art. 26, comma 4°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Udito il relatore Ref. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte resistente come da verbale;

FATTO

Con deliberazione n. 188/2004, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito anche "Autorità" ovvero "AEEG"), richiedeva ad una serie di imprese, fra le quali la società ricorrente, informazioni e documenti, come da allegato "A" alla deliberazione suddetta. Quest'ultima era comunicata ad Energas con nota del 29.10.2004.

La società forniva parte delle informazioni, riservandosi espressamente ogni tutela giurisdizionale contro il provvedimento.

Contro la deliberazione e la nota di comunicazione era, di conseguenza, proposto l'attuale gravame, per i motivi che possono così sintetizzarsi: 1) violazione dell'art. 23 della Costituzione, dell'art. 2, comma 20°, lett. a) e c), della legge 481/1995, eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell'art. 97...

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