Sentenza nº 1768 da Liguria, Genova, 20 Dicembre 2005

Data di Resoluzione20 Dicembre 2005
EmittenteLiguria - Genova

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Renato Vivenzio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico prot. 3654 del 27 maggio 2002;

del provvedimento del medesimo Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 4190 del 10 giugno 2003.

Sul ricorso numero di registro generale 00942 del 2002, proposto da:

Pisano Milena, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Massa, Luca Saguato, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, Via Corsica 21/18-20;

Comune Di Deiva Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, Via Palestro 2/3;

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Di Deiva Marina.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Udito nell'udienza pubblica del giorno 14/07/2005 il relatore Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente gestisce da moltissimi anni lo stabilimento ?Bagni Stella?, esistente fin dall'anno 1965 sul lungomare di Deiva Marina in forza di regolare concessione demaniale rinnovata, da ultimo, con provvedimento regionale 5 novembre 1998 fino al 31 dicembre 2001 e prorogata ex lege ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale n. 1/2002 fino al 31 dicembre 2003.

Lo stabilimento è stato realizzato su un solettone sostenuto da una struttura a pilotis ed appoggiato al muro tra la spiaggia e la passeggiata, che si sviluppa su due quote di imposta sfalsate di circa sessanta centimetri.

Nella parte più alta sono sistemati i locali cabina-spogliatoio e servizi igienici, nella zona più bassa è stato realizzato un manufatto adibito a bar, magazzino ed ufficio.

L'area ricade in ?zona litoranea ? LT? del P.R.G. in vigore, nel sub-ambito ?La Marina? del P.R.G. adottato ed in zona ID.MO.A. del P.T.C.P. ed è in particolare disciplinata:

-dall'art. 22 del P.R.G. vigente, che subordina ogni intervento in zona Litoranea LT alla ?preventiva approvazione di un unico strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona?;

-dall'art. 4 del P.R.G. in itinere che individua il sub-ambito denominato ?La Marina?, per il quale sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico e sopraelevazione;

-dall'art. 46 del P.T.C.P. che, per le zone ID.MO.A., ammette interventi (anche di una nuova edificazione) che assicurino ?lo sviluppo dell'insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale?.

Nel corso degli anni la struttura è stata periodicamente (e gravemente) danneggiata dalle violente mareggiate invernali.

La ricorrente, pertanto, ha predisposto un progetto recante ?interventi di consolidamento statico, eliminazione delle barriere architettoniche e ristrutturazione edilizia?, leggera del manufatto ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge regionale n. 25/1993.

Nonostante la qualificazione giuridica data dalla ricorrente, si tratterebbe peraltro come emerge dalla relazione tecnica di intervento correttamente ascrivibile alla manutenzione straordinaria o, al massimo, al restauro e risanamento conservativo.

Con istanza 10-22 agosto 2001, il progetto è stato presentato alla Provincia di la Spezia, in qualità di autorità competente alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale gravante sull'area.

Nella scheda di valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale redatta dall'ufficio si legge che ?Gli interventi proposti, necessari, sia per le condizioni strutturali dei manufatti che per eliminare le barriere architettoniche e gli elementi di copertura in eternit, si prefiggono di conseguire altresì una riqualificazione dello stabilimento per un migliore inserimento paesistico sia in relazione al sito che alle strutture adiacenti?.

Con nota 13 dicembre 2001, la Provincia di Spezia ha trasmesso alla Signora Pisano l'autorizzazione paesaggistica 27 novembre 2001 ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 490/1999, riconoscendo che gli interventi sono ?tali da non incidere sotto i profilo ambientale sullo stato dei luoghi contribuendo altresì ad un riordino dei manufatti esistenti?.

La ricorrente ha quindi...

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