Sentenza nº 340 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2010

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione26 Novembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 340

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° - 4 marzo 2010, depositato in cancelleria il 4 marzo 2010 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l’avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicoletta Gervasi per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso del 4 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    La norma impugnata dispone che, in materia di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, su richiesta del concessionario, può essere disposta una proroga fino ad un massimo di venti anni, sia pure in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento.

    Si premette che, la materia de quo, è oggetto di procedura di infrazione n. 4908 del 2008 della Commissione europea, che ha sollevato questione di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, nonché delle conseguenti iniziative legislative assunte dalle regioni.

    In particolare l’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo (con finalità turistico-alberghiere)...

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