Sentenza nº 8090 da Council of State (Italy), 18 Novembre 2010

Data di Resoluzione18 Novembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Abruzzi, Pescara, sezione I, n. 00303/2010, resa tra le parti e concernente l'appalto del servizio di trasporto scolastico e connessa richiesta risarcitoria.

sul ricorso r.g.n. 4682/2010, proposto da:

School Bus Service s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

comune di Loreto Aprutino, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nino Paolantonio, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

ditta Holiday Bus s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Finamore, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 114/A;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Loreto Aprutino e della ditta Holiday Bus s.r.l.;

visti tutti gli atti e le memorie di causa;

relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avv.ti Labriola e De Monte, per delega di Di Silvestre;

ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

A) - Il comune di Loreto Aprutino aveva indetto una proceduta aperta per l'affidamento del servizio del trasporto scolastico, alla quale avevano partecipato la School Bus Service s.r.l. e la società Holiday Bus s.r.l., la cui offerta era stata sottoposta a verifica dell'eventuale anomalia.

La società Shool Bus Service s.r.l. ricorreva al T.a.r. di Pescara avverso la determinazione 14 ottobre 2008 n. 332, con la quale il responsabile del settore affari generali aveva aggiudicato il servizio alla società Holiday Bus, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali di gara, deducendo (insieme a domande risarcitoria e cautelare, con richiesta di assegnazione del servizio, anche in apposita memoria):

1) violazione degli artt. 86 e ss., d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti), dato che, nel fornire le proprie giustificazioni in ordine all'anomalia dell'offerta, la vincitrice della gara avrebbe quantificato il...

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