Sentenza nº 326 da Constitutional Court (Italy), 17 Novembre 2010

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione17 Novembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 326

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 186, lettere a) ed e), e 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), promossi, nel complesso, con ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania, rispettivamente notificati il 19 e il 26 febbraio, il 1° marzo 2010, depositati in cancelleria il 26 febbraio, il 3 ed il 5 marzo 2010, iscritti ai numeri 28, 31, 32 e 36 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Nicoletta Gervasi per la Regione Toscana, Gigliola Benghi per la Regione Liguria, Massimo Luciani per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ― Con ricorso notificato il 19 febbraio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 26 febbraio, la Regione Calabria ha impugnato l’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni).

    La norma in questione prevede che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell’interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare».

  2. ― La ricorrente premette una breve ricostruzione del quadro normativo, nel quale si inserisce la norma sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, e ricorda che sulle disposizioni che hanno interessato le comunità montane sono intervenute, da ultimo, le sentenze di questa Corte n. 237 del 2009 e n. 27 del 2010.

  3. ― Tanto premesso, la Regione Calabria prospetta i seguenti motivi di censura.

    3.1.― Quale primo profilo di illegittimità, è dedotta la lesione della potestà legislativa residuale della Regione nella materia delle comunità montane, ex articolo 117, quarto comma, Cost., come enunciato nelle sentenze n. 27 del 2010, n. 237 del 2009, n. 397 del 2006 e numeri 456 e 244 del 2005.

    L’eliminazione del finanziamento statale, senza la previsione di alcuna compensazione, infatti, determinerebbe l’indiretta soppressione dei suddetti enti, o comunque la riduzione del numero e delle competenze degli stessi, incidendo sulla relativa potestà legislativa.

    La norma impugnata determinerebbe, inoltre, una situazione non sostenibile per le Regioni che, per la condizione economico-finanziaria in cui si trovano, non sono in grado di fare fronte alla sottrazione di risorse; ciò, in particolare, si verificherebbe per la stessa ricorrente, tenuta ad attuare il piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria.

    La Regione Calabria deduce, altresì, che la finalità della norma di sopprimere le comunità montane si può ravvisare anche nella devoluzione ai comuni montani, «definiti, oltretutto, in modo arbitrario in base a quelle caratteristiche altimetriche che la Corte ha già dichiarato incongrue con la sentenza n. 27 del 2010», di parte delle risorse in questione.

    Lo Stato, quindi, avrebbe effettuato una precisa opzione, preferendo i comuni alle comunità montane, con ciò invadendo l’ambito competenziale attributo dalla Costituzione alle Regioni. Né la norma censurata potrebbe essere ascritta ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto la stessa non prevede un contenimento della spesa secondo i criteri affermati dalla sentenza n. 237 del 2009, ma cancellerebbe il finanziamento statale, scegliendo direttamente le modalità di riduzione della spesa.

    3.2.― Altra censura è prospettata con riguardo alla violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., sotto un duplice profilo.

    Innanzitutto, si osserva che il quarto comma dell’art. 119 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nello stabilire che «le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite», contiene una disposizione di salvaguardia che tende ad impedire che il processo di federalizzazione dell’ordinamento determini la compromissione del pubblico interesse, ostacolando l’assolvimento delle funzioni di competenza degli enti territoriali per ragioni puramente economico-finanziarie.

    Pertanto, lo Stato non può ex abrupto cancellare le risorse e prevedere un’erogazione alternativa in favore dei comuni montani, in tal modo violando lo spazio di autonomia riservato alle Regioni.

    Né tale intervento può essere ascritto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che attiene agli organi di governo ed alle funzioni fondamentali degli enti locali, tenuto conto, altresì, che l’art. 118, secondo comma, Cost., distingue precisamente l’ambito della legge statale e di quella regionale in ordine alle funzioni amministrative dei comuni.

    Il secondo profilo di illegittimità prospettato attiene alla violazione del combinato disposto degli artt. «117, terzo comma, e 119, secondo comma», Cost.

    Da tale ultima disposizione costituzionale, ad avviso della ricorrente, discende il principio della certezza delle entrate (sono richiamate le sentenze n. 37 e n. 423 del 2004), che «è in stretta connessione con le norme costituzionali relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni, e in particolare con l’art. 117, quarto comma, Cost.».

    3.3.― La disposizione sottoposta al vaglio della Corte lederebbe, altresì, gli articoli 3 e 117, quarto comma, Cost. per l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’intervento legislativo in questione. Ricorda la Regione Calabria come il legislatore statale, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sia intervenuto sulle comunità montane dettando una serie di disposizioni per il riordino delle stesse. Tale intervento normativo costituisce indice del rilievo attribuito ai suddetti enti.

    La scelta di finanziare i comuni e non le comunità montane è poi pregiudizievole per la spesa pubblica e l’efficacia dell’azione amministrativa, e dunque irragionevole ai sensi dell’art. 97 Cost., in quanto disperde le già ridotte risorse.

    3.4.― Altro profilo di censura è ravvisato nella violazione del principio di leale collaborazione. La norma impugnata, infatti, non prevede alcun coinvolgimento della Regione Né, nel caso di specie, può trovare applicazione l’affermazione che il suddetto principio non si applica all’attività legislativa.

    3.5.― Infine, è prospettata la violazione dell’articolo 136 Cost., in combinato disposto con l’art. 117, quarto comma, Cost. Ritiene la difesa regionale che la norma impugnata ponga nel nulla le statuizioni contenute nella sentenza n. 237 del 2009; né potrebbe ritenersi che la successiva sentenza n. 27 del 2010 abbia consentito il disimpegno finanziario dello Stato.

  4. ― In data 29 marzo 2010 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ed ha chiesto il rigetto della questione.

    Deduce la difesa dello Stato che la norma impugnata, rientrando nell’ambito d’intervento della legge finanziaria per l’anno 2010, è finalizzata al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, essa è ascrivibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Inoltre, poiché non sussiste alcun obbligo costituzionale dello Stato di finanziare le comunità montane, non vi sarebbe la violazione dell’art. 119 Cost.

    Infine, si rileva come nel testo del decreto-legge n. 2 del 2010, quale risultante in sede di conversione dalla legge n. 42 del 2010, il secondo periodo della disposizione impugnata sia stato modificato, prevedendosi che la quota di spettanza di ciascuna comunità debba intendersi trasferita «ai comuni appartenenti alle comunità montane».

  5. ― Con ricorso notificato il 26 febbraio 2010 e depositato il successivo 3 marzo, la Regione Toscana ha impugnato l’articolo 2, comma 186, lettere a) ed e), della legge n. 191 del 2009, nel testo originario, precedente cioè alle modificazioni disposte dal citato decreto-legge n. 2 del 2010.

    Le disposizioni impugnate prevedono, nellambito della riduzione del contributo ordinario...

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