Ordinanza nº 329 da Constitutional Court (Italy), 17 Novembre 2010

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione17 Novembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 329

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo e dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promossi dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con ordinanza del 27 ottobre 2009, dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze del 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con ordinanza del 7 gennaio 2010 e dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze del 18 febbraio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 2, 99, 100, 188, 200 e 201, del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 14, 25 e 27, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con ordinanza in data 27 ottobre 2009 (r.o. n. 2 del 2010), il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, «nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale», questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi nel processo penale a carico di Y. A. M. A., imputato «del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 296/98», accertato in Limone Piemonte il 1°ottobre 2009, premette quanto segue: «In data 1.10.2009 la Polizia di frontiera di Limone Piemonte (CN) inviava alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Cuneo richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata (n. 228/2009 prot.), ai sensi dell’art. 20 bis D.L.vo n. 274/2000 e successive modifiche, di Y. A. M. A., sedicente cittadino egiziano senza fissa dimora, per violazione dell’art.10 bis D. L.vo n. 286/98 (ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello stato)»;

che la detta Procura della Repubblica autorizzava la presentazione in giudizio dell’imputato, rimasto contumace benché ritualmente citato;

che, ad avviso del rimettente, la normativa disciplinante l’immigrazione ha acquisito nel corso degli anni «un contenuto esplicitamente proibizionista»;

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, le soluzioni adottate per il governo dell’immigrazione «hanno visto una escalation dal contenuto sempre più repressivo che ha portato al prolungamento del periodo di intrattenimento nei centri di permanenza, al prelievo obbligatorio delle impronte digitali degli stranieri, alla introduzione...

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