Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine765-812

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sez. II, 11 settembre 2010, n. 19416. Pres. Settimj – Est. Settimj – p.m. (Conf.) – Ric. Exploit srl (Avv. Rizzelli) c. Comune dI roma (Avv. Capotorto)

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Opposizione – Verbale di accertamento di violazione al codice della strada – Efficacia probatoria privilegiata – Limiti – Fattispecie in tema di uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione all’articolo 172, commi 2 e 3, c.s. (per avere il conducente del veicolo fatto uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare), è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale dell’uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 172; c.c., art. 2700) (1)

    (1) La sentenza in epigrafe si conforma a Cass. civ., SS.UU., 29 luglio 2009, n. 17355, pubblicata in questa Rivista 2010, 38, alla cui nota si rimanda, ed a Cass. civ. 11 gennaio 2010, n. 232, in CED Cassazione civile, RV 610808.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La srl Exploit impugna la sentenza 24 febbraio 2006 n. 10317 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto la opposizione proposta avverso la contestazione d’una violazione all’articolo 172, commi 2 e 3, del Codice della Strada per avere il conducente del veicolo fatto uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare.

Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione ritenendo giustificata la contestazione differita della violazione sulla considerazione dell’intenso traffico caratterizzante il luogo dell’accertamento all’ora della rilevata violazione e dell’attestazione a verbale che il vigile non aveva proceduto all’immediata contestazione perché il veicolo «attraversava l’incrocio con luce rossa».

La ricorrente articola due motivi di ricorso: con il primo denunzia la violazione degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada e vizi di motivazione in ordine alla ragione d’opposizione relativa all’omessa immediata contestazione, avendo il G.d.P. recepito la non pertinente giustificazione fornita dall’agente accertatore relativa ad infrazione diversa, più grave e non contestata; con il secondo denunzia la violazione degli articoli 23 e 12 della legge 689 del 1981 e manifesta illogicità in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali.

Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Il ricorso non merita accoglimento per inammissibilità del primo motivo ed infondatezza del secondo.

Quanto al primo motivo, il ricorrente vi censura la ritenuta dal G.d.P. idoneità dell’asserito in verbale circa “l’attraversamento di incrocio con luce rossa” a giustificare l’omessa contestazione immediata dell’infrazione, ma non contesta anche il preliminare ulteriore rilievo con il quale il G.d.P. ha ritenuto giustificata la denunziata omissione in ragione del traffico intenso nel luogo ed al momento dell’accertamento della violazione (si noti che il secondo rilievo, relativo specificamente alla ragione di decisione contestata, pur qualificato come “assorbente”, è introdotto con la disgiuntiva “inoltre” a significare che trattasi di ragione aggiuntiva, distinta ed autonoma rispetto a quella già svolta).

Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell’impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d’impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell’unoPage 766 o nell’altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse (ex pluribus, da ultimo, Cass., SS.UU., 8 agosto 2005, n. 16602; Cass., 10 settembre 2004, n. 18240; 23 aprile 2002, n. 5902; 23 marzo 2002, n. 4199; 23 ottobre 2001, n. 12976; 6 aprile 2001, n. 5149).

Quanto al secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata ammissione di prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall’agente verbalizzante, osta al suo accoglimento l’efficacia, fino a querela di falso, che l’art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

In caso analogo a quello in esame, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, hanno stabilito che «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti».

Tale pronunzia - come evidenzia Cass. 11 gennaio 2010, n. 232, conformandovisi in caso identico a quello attuale - «superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso».

Corrette o meno che fossero le ragioni per le quali il G.d.P. non ha ammesso la prova testimoniale, la relativa decisione è, dunque, conforme a diritto - non essendo ammissibili prove ininfluenti, in quanto frustra probatur quod probatum non relevat - e, quindi, insuscettibile di cassazione ex art. 384, comma 4, c.p.c., in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso.

In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. (Omissis)

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. IV, 18 agosto 2010, n. 32055 (ud. 7 luglio 2010). Pres. Morgigni – Est. Marinelli – p.m. De Sandro (diff.) – Ric. F.A.

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Alcooltest – Tasso alcolemico – Valori centesimali – Rilevanza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma 2, lett. a), b) e c) c.s., assumono rilievo anche i valori centesimali. (Nella fattispecie, in presenza di un tasso alcolemico pari a 1,56 si è ritenuto che ricorresse la fattispecie di cui alla lett. c). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)

    (1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2010, Saccon, in questa Rivista 2010, 388.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, in data 29 dicembre 2009, pronunziava ordinanza con la quale rigettava il ricorso per riesame presentato da F.A., indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 c.s., comma 2, lett. c), e confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Padova in data 29 settembre 2009. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il F., a mezzo del suo difensore, e chiedeva di volerla annullare con ogni conseguenza di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essergli contestato il reato di cui all’art. 186 c.s., di cui alla lett. b) e non già quello di cui alla lettera c), in quanto, in occasione delle prove eseguite con l’etilometro, gli era stato constatato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, il tasso alcolemico pari a 1,56 non avrebbe superato la soglia di...

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