Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine551-594

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. VI, 13 luglio 2010, n. 27088 (c.c. 6 luglio 2010). Pres. Di Virginio – Est. Lanza – P.M. Cedrangolo (diff.) – Ric. X

Misure cautelari personali – Impugnazioni – Riesame – Avviso dell’udienza – Comunicazione al difensore – Modalità – Utilizzo del telefono e successiva conferma a mezzo telegramma – Discordanza di date – Nullità – Limiti – Fattispecie.

In tema di avvisi al difensore, alla comunicazione della data fissata per l’udienza davanti al tribunale del riesame può procedersi, nei casi di urgenza, mediante notificazione a mezzo del telefono, purchè nel rispetto, a pena di nullità, delle modalità previste dall’art. 149 c.p.p., che richiede che la telefonata sia ricevuta dal destinatario e che sia confermata mediante telegramma. Un eventuale vizio formale (nel caso di specie errata indicazione della data di udienza nel telegramma) non comporta la sanzione di nullità nel caso sia emendabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. (Fattispecie in cui l’ordinaria diligenza non è stata esercitata dal difensore il quale, ricevute dalla Cancelleria due comunicazioni difformi in merito alla data per la celebrazione dell’udienza davanti al tribunale del riesame, non si è presentato ad alcuna delle due al fine di predisporsi un utilizzabile profilo di nullità quale conseguenza dell’erronea indicazione). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 149; c.p.p., art. 178) (1)

    (1) Si veda Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2004, Agasi, in Riv. Pen., 2005, 1404.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

X. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 21 gennaio 2010, che ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza 12 gennaio 2010 del Gip del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto la custodia cautelare in carcere.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce violazione di legge ex art. 178 c.p.p. per omesso avviso al difensore della fissazione dell’udienza in camera di consiglio in data 21 gennaio 2010, udienza stabilita per la discussione del riesame, considerato che il telegramma che, è seguito alla comunicazione telefonica del cancelliere, indicava come data il 19 gennaio anziché il 21 gennaio, data invece corretta e telefonicamente comunicata.

In atti risulta che la comunicazione della data esatta dell’udienza e cioè “21 gennaio 2010” è stata fatta personalmente al difensore del ricorrente, sulla sua utenza cellulare, alle ore 12,45 del 14 gennaio.

Tale ultima circostanza non è stata peraltro evidenziata od utilizzata dal difensore il quale, non contesta che il cancelliere gli abbia comunicato la vera data dell’udienza, ma si limita a segnalare nell’impugnazione l’erronea indicazione della data dell’udienza nel contenuto del telegramma, successivo alla telefonata, errore questo - a suo giudizio - idoneo ad integrare una nullità assoluta.

In buona sostanza ed in altre parole, nella specie il difensore:

a) ha ricevuto corretta informazione della fissata udienza, per telefono e a mezzo di una comunicazione diretta fattagli dal cancelliere;

b) è stato informato per iscritto della celebrazione dell’udienza di riesame, con un errore di due giorni di anticipo sulla data reale dell’udienza stessa (19 anziché 21).

La nullità, nella vicenda in esame, non esiste.

In proposito va premesso che l’avviso al difensore, della data fissata per l’udienza davanti al tribunale del riesame, va comunicato almeno tre giorni prima, e va effettuato osservando le forme previste per le notifiche, per cui, nel casi di urgenza, può anche procedersi alla notificazione a mezzo del telefono, purché siano rispettate, a pena di nullità, le modalità previste dall’art. 149 c.p.p., che richiede che la telefonata sia ricevuta dal destinatario e che sia confermata mediante telegramma (Cass. pen., sez. IV, n. 41186/2004, RV 229902 Agasi. Massime precedenti: vedi: n. 4574 del 1994, RV 197741; n. 5476 del 1998, RV 210362; n. 511 del 2000, RV 215656).

Inoltre a sensi dei comma 4 dell’art. 149 c.p.p. detta comunicazione telefonica ha valore di notificazione, con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

Da ciò si desume che si tratta di atto a formazione progressiva, i cui effetti vengono fatti risalire al momento della prima comunicazione telefonica.

In tale quadro, ritiene peraltro la Corte che, in un corretto ed equilibrato rapporto processuale, il difensore, a fronte di due difformi comunicazioni dell’ufficio giudiziario, la prima percepita personalmente per contatto verbale-uditivo con il cancelliere, ed un’altra diversa e successiva, desunta dal tenore del telegramma (pur escludendo un suo dovere di attivarsi per chiarire nel modo più agevole con il cancelliere la ragione della difformità dellePage 552 due comunicazioni dell’ufficio, che recavano le due diverse date del 19 e del 21), aveva due diverse alternative:

a) dare rilievo alla comunicazione successiva (quella del telegramma) e quindi presentarsi in Tribunale il giorno 19 gennaio ed in qual caso avrebbe necessariamente preso atto che l’udienza si sarebbe celebrata il successivo 21 gennaio;

b) attribuire valore prevalente alla comunicazione verbale del cancelliere, direttamente percepita, che indicava il giorno 21 gennaio, ed in questo caso si sarebbe presentato proprio il giorno in cui l’udienza è stata celebrata.

Il difensore, superando tali due ragionevoli vie, ha invece ritenuto praticabile una terza strada, non comparendo neppure il giorno 21, necessariamente ben sapendo che l’udienza non si era svolta il 19 (come specificato nel telegramma) e così predisponendosi un utilizzabile profilo di nullità, quale conseguenza dell’erronea indicazione della data.

Trattasi di un comportamento al quale non può darsi tutela, tenuto conto che nella specie il difensore non ha, fornito la prova di essersi inutilmente presentato in udienza il giorno corrispondente a quello erroneo indicato nel telegramma (19), il quale fissava una data di due giorni antecedente a quella in concreto corrispondente all’udienza celebrata.

Diverso sarebbe stato invece l’epilogo processuale laddove l’errore fosse invece consistito nella prospettazione nel telegramma di una erronea data, successiva a quella della effettiva celebrazione dell’udienza stessa.

Da ciò consegue il rigetto del ricorso, qui richiamando il principio, autorevolmente indicato dalla Corte delle leggi, secondo cui, in tema di rilievo di irregolarità e sanzioni di nullità, non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p., nella sua direttiva di esordio, ha espressamente sancito il “criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività, non essenziale”.

Inoltre, l’insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza (Corte costituzionale, ord. 8-10 maggio 2000, Pres, Mirabelli, rel. Flick), ed in ogni caso a vizi formali non emendabili - come nel caso in esame - con l’uso di una ordinaria diligenza, nella specie intenzionalmente non esercitata, posto che non risulta che il difensore, a fronte delle due date difformi di udienza (erronea soltanto la prima, peraltro di data anteriore, e corretta la seconda, telefonicamente comunicata) si sia presentato in una delle due.

Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art, 94.1 ter disp. att. c.p.p. (Omissis).

I

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558 (ud. 18 gennaio 2010). Pres. Morgigni – Est. Bianchi – P.M. Gialanella (conf.) – Ric. Ferraro ed altri

Parte civile – Legittimazione e interesse – Associazione sindacale – Legittimazione all’azione civile – Sussistenza – Ragioni

I sindacati possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, anche qualora il lavoratore vittima dell’infortunio non risulti iscritto al sindacato, dovendosi ritenere che l’inosservanza di tale normativa nell’ambito dell’ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all’azione dagli stessi svolta. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 91)

II

@TRIBUNALE PENALE DI VERONA uff. Gip, ord. 16 dicembre 2008. Est. Cesari – Ric. X

Parte civile – Legittimazione e interesse – Associazione sindacale – Legittimazione all’azione civile – Sussistenza – Ragioni.

Parte civile – Legittimazione e interesse – Associazione sindacale – Legittimazione all’azione civile – Condizioni – Necessità che i lavoratori interessati siano iscritti al Sindacato – Esclusione.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono costituirsi parte civile nei procedimenti in cui si assuma la violazione delle norme poste a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. Ciò in quanto la garanzia del diritto alla salute ed all’integrità fisica individuale e collettiva dei lavoratori costituisce uno dei fini specifici delle organizzazioni sindacali di categoria, di tal che tali associazioni finiscono per essere titolari di un diritto proprio azionabile in sede civile in caso di lesione dello stesso, assumendo iure proprio la qualifica di danneggiati dal reato di cui all’art. 74 c.p.p.. (c.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 91)

La legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile in caso di violazione delle norme...

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