Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine479-502

Page 479

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. I, 15 luglio 2010, n. 27543 (ud. 27 maggio 2010). Pres. Chieffi – Est. Cassano – p.g. Gialanella (conf.) – Ric. Fazal

Sicurezza pubblica – Stranieri – Immigrazione clandestina – Cessione di alloggio in locazione – Necessità del dolo specifico – Ingiusto profitto – Estremi

Affinché possa configurarsi il reato ex art. 12 comma 5 D.L.vo n. 286 del 1998 a carico di colui che abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione locali abitativi in locazione, è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dello straniero imponendo condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto sinallagmatico. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) (1)

    (1) Giurisprudenza pacifica. Conformi Cass. pen. sez. I, 7 maggio 2009, Gattuso in questa Rivista 2009, 347 e Cass. pen. sez. I, 9 dicembre 2009, Borgogno, in Ius&Lex dvd n. 4/10, ed. La Tribuna. In dottrina, v. NUCERA ANTONIO, Locazione immobili a stranieri irregolari (chiarita la norma) e prescrizione spese condominiali nonchè limite al pagamento anticipato del canone (abrogate le norme relative), in questa Rivista 2009, 427.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Il 28 novembre 2007 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, assolveva, perché il fatto non sussiste, Fazal Husain dal reato previsto dall’art. 12, comma 5, D.L.vo n. 286 del 1998 a lui contestato per avere, al fine di trame profitto, subaffittato lo stabile di cui era locatario a sedici cittadini extracomunitari privi di documenti e di permesso di soggiorno, così favorendo la loro permanenza sul territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione. Il giudice di primo grado fondava la sua decisione sulla considerazione che la somma di cinquanta-sessanta euro, mensilmente corrisposta da ciascun cittadino extracomunitario all’imputato, non poteva essere considerata gravosa, tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile.

  2. Il 26 maggio 2009 la Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione e tremila euro di multa, mettendo in rilievo la destinazione dell’immobile a call center, la qualità di locatario dell’imputato, la causale del versamento mensile delle somme di denaro da parte degli stranieri e la consapevolezza, da parte del ricorrente, della loro condizione di clandestinità.

  3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta: a) travisamento delle risultanze processuali alla luce della testimonianza resa dall’agente di p.g. Giovan Battista Andrisani, da cui emergeva che il secondo piano dell’immobile ove dimoravano i cittadini stranieri era adibito ad hotel, mentre il primo piano era destinato a call center; b) erronea applicazione della legge penale, in quanto, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 12, quinto comma, D.L.vo n. 298 del 1998, è necessario il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei cittadini stranieri mediante l’imposizione di condizioni particolarmente onerose.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il primo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare ed assorbente rispetto all’altro, è fondato.

  4. Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall’art. 12, comma quinto, D.L.vo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non è sufficiente che l’agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico. Esso é costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Cass., Sez. I, 23 ottobre 2003, n. 46070, rv. 226477).

    Di conseguenza, se da un punto di vista obiettivo la concessione in locazione a cittadini extracomunitari clandestini di locali ad uso di abitazione è idonea ad integrare la condotta tipica del reato, non necessariamente lo è dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto sinallagmatico (Cass., Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 46066, rv. 226476).

    Page 480

  5. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora esposti, in quanto, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, si è basata esclusivamente sulla destinazione dell’immobile, omettendo qualsiasi indagine in ordine alle condizioni e alle clausole del contratto di locazione concluso con i cittadini extracomunitari clandestini.

    S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che, ai sensi dell’art. 627, terzo comma, c.p.p., si uniformerà ai principi di diritto in precedenza enunciati. (Omissis)

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sez. III, 7 luglio 2010, n. 15986. Pres. Filadoro – Est. Travaglino – P.M. Fucci (diff.) – Ric. S.A. (Avv. Vinci) c. C.A. (n.c.)

    Comodato – Precario – Immobile adibito a casa familiare – Assegnazione al coniuge separato affidatario dei figli – Estinzione – A semplice richiesta del comodante – Sussistenza.

    Il comodato c.d. precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, il quale ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli. (c.c., art. 1803; c.c., art. 1810) (1)

      (1) La sentenza in epigrafe si uniforma a quanto precedentemente statuito da Cass. 20 ottobre 1997, n. 10258, in Arch. civ. 1998, 433.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    A.S. e S.R. convennero in giudizio A.C. dinanzi al tribunale di Lecce chiedendo la restituzione di un immobile da essi attori concesso in comodato al proprio figlio e alla convenuta, all’epoca marito e moglie, perché entrambi lo adibissero temporaneamente ad abitazione familiare. Il giudice di primo grado accolse la domanda, ordinando alla C. il rilascio dell’immobile.

    L’impugnazione proposta da quest’ultima fu accolta dalla corte di appello di Lecce.

    La sentenza è stata impugnata dalla S. e dal R. con ricorso per cassazione sorretto da due motivi illustrati da memoria.

    La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 416, 437 c.p.c.. La doglianza non può essere accolta. Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la deduzione dell’insussistenza di un fatto costitutivo dal quale non possa prescindersi ai fini dell’accoglimento della domanda non costituisca eccezione in senso proprio, ma mera difesa, come tale proponibile per la prima volta in appello. La decisione, conforme a diritto, si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti. Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione ed erronea applicazione degli artt. 1803 e 1810 c.c.. Il motivo è fondato.

    Correttamente osservano i ricorrenti come la convenzione negoziale per la quale è processo fosse priva di termine, integrando così la fattispecie del c.d. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 10258/1997. È pertanto viziato da errore di diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che condizione di legittimità della richiesta di restituzione fosse la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, falsamente applicando, nella specie, la norma di cui all’art. 1809, comma 2, c.c..

    La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, e il procedimento rinviato alla stessa corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, farà applicazione del principio di diritto suesposto. (Omissis)

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sez. III, 9 giugno 2010, n. 13874

    Pres. Oddo – Est. Migliucci – P.M. Ceniccola – Ric. Condominio Viale Coni Zugna, 8 in Milano ed altre (Avv. Correale) c. Bartolini ed altra (Avv. Gabetta)

    Uso della cosa comune – Cortile – Apertura di finestre o trasformazione di luci in vedute – Legittimità – Fondamento.

    In tema di condominio, ai sensi dell’art. 1102, primo comma, c.c. ciascun condòmino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT