Sentenza nº 296 da Constitutional Court (Italy), 15 Ottobre 2010
Relatore | Alfonso Quaranta |
Data di Resoluzione | 15 Ottobre 2010 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 296
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dellaccesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dellarticolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dallart. 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sullordinamento giudiziario), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nel procedimento vertente tra T. E. ed altri e il Ministero della Giustizia con ordinanza dell11 novembre 2008, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dellanno 2009.
Visto latto di costituzione di M. M.;
udito nelludienza pubblica del 21 settembre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
udito lavvocato Carmelo Giurdanella per M. M.
Ritenuto in fatto
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Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha sollevato in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione questione di legittimità costituzionale dellarticolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dellaccesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dellarticolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dallarticolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sullordinamento giudiziario).
1.1. Il remittente premette, in punto di fatto, di essere investito della domanda di annullamento, previa sospensione, del bando di concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 23, del 21 marzo 2008. Deduce, inoltre, che larticolo 2, lettera g), punto 6, del bando individua, quale requisito di ammissione al concorso, liscrizione del candidato allalbo degli avvocati.
Il giudice a quo ritiene che tale prescrizione realizzi una «ingiusta discriminazione» nei confronti di quei candidati che come le ricorrenti nel giudizio principale risultino aver conseguito labilitazione allo svolgimento della professione forense, ma che non vogliono o non possono iscriversi nel suddetto albo.
Ritenuta la citata previsione del bando una «pedissequa riproduzione» dellart. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 160 del 2006, nel testo sostituito dallart. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 111 del 2007, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, disponendo nel contempo lammissione delle ricorrenti, con riserva, al concorso, in attesa di «pronunzia definitiva sullistanza cautelare», oltre che «della decisione di merito».
1.2. Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il sistema configurato dal d.lgs. n. 160 del 2006, pur a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 111 del 2007, ha mantenuto il suo impianto di fondo, «ed in particolare lopzione in favore del concorso di secondo grado, riservato quindi a soggetti aventi requisiti culturali e/o professionali specifici».
Rileva, inoltre, che tale opzione «non costituisce unassoluta novità, bensì lapprodo di un travagliato progetto di riforma», alle cui origini si pone larticolo 17, comma 113, della legge 5 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Tale norma delegava il Governo ad emanare una nuova disciplina del concorso per laccesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: «semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per lammissione al concorso, dellobbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza».
In attuazione della delega prosegue il remittente, nel ricostruire analiticamente levoluzione normativa intervenuta in materia venne emanato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dellarticolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)». In particolare, ai sensi dellart. 6 di tale decreto legislativo (che ebbe a sostituire il testo dellart. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»), si scelse di condizionare lammissione al concorso relativamente agli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza, a decorrere dallanno accademico 1998/1999 al possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali, stabilendosi soltanto in via residuale la possibilità di ammissione dei candidati muniti della sola laurea in giurisprudenza. Infatti, unicamente nellipotesi in cui le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati fossero risultate «inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito», era previsto che fossero ammessi previo, peraltro, superamento della prova preliminare ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto «anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza».
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SENTENZA BREVE Nº 202300581 di CGA Sicilia, 22-06-2023
...del concorso. Secondo parte appellante la motivazione non terrebbe peraltro conto degli insegnamenti della Corte costituzionale (sentenza n. 296 del 2010) che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 160 del 2006, recante “Nuova disciplina dell’acc......
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