Sentenza nº 287 da Constitutional Court (Italy), 08 Ottobre 2010

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione08 Ottobre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 287

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettera d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), promosso dal Tribunale di Gela con ordinanza dell’11 dicembre 2009, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’11 dicembre 2009, il Tribunale di Gela, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettera d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), nella parte in cui non consente di eliminare dal casellario giudiziale – «in ogni caso e, comunque, nei confronti di coloro i quali abbiano ottenuto la riabilitazione» − le iscrizioni che si riferiscono ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, qualora con detti provvedimenti sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 del codice penale.

    La medesima norma è inoltre oggetto di censura, relativamente alla sua applicazione nei confronti dei soggetti riabilitati, per l’asserito contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.

    1.1. – Il rimettente è chiamato a decidere sulla domanda di eliminazione dal casellario giudiziale dell’iscrizione concernente la sentenza definitiva, pronunciata dal Pretore di Gela il 20 maggio 1981, con la quale l’istante era stato riconosciuto colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 651 cod. pen. e condannato alla pena di lire 6.000 di ammenda (corrispondenti a euro 3,10), con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Lo stesso rimettente precisa altresì che in riferimento a tale condanna – oggetto dell’unica annotazione apposta nel certificato del casellario giudiziale – l’istante ha ottenuto la riabilitazione con provvedimento emesso il 2 maggio 2008 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

    1.2. – Tanto premesso in fatto, il giudice a quo richiama la previsione contenuta nell’art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002, in tema di competenza, la quale devolve le questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale al tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato, che decide in composizione monocratica e nelle forme previste dall’art. 666 del codice di procedura penale.

    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva come la permanenza delle iscrizioni concernenti i provvedimenti di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, nei casi di concessione di alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., determini un trattamento irragionevolmente deteriore dei soggetti ritenuti meritevoli dei predetti benefici, rispetto a coloro i quali non abbiano potuto «inizialmente» giovarsi degli stessi, in ragione della ritenuta maggiore capacità a delinquere ovvero di altri elementi considerati dall’autorità giurisdizionale procedente. Costoro infatti, dopo aver ottenuto la cancellazione dei relativi provvedimenti di condanna una volta decorso il termine decennale previsto dalla norma censurata, possono ancora usufruire dei benefici indicati in riferimento ad una eventuale, successiva condanna.

    Ulteriore profilo di irragionevolezza del divieto di eliminazione delle indicate iscrizioni si profilerebbe nei casi, come l’odierno, in cui sia intervenuta la riabilitazione del condannato, con conseguente estinzione di ogni effetto penale della condanna. In tali situazioni, secondo il giudice a quo, «non è possibile tenere conto ai fini della cancellazione dell’iscrizione dal casellario giudiziale della sospensione condizionale dell’esecuzione e della non menzione della condanna allora riconosciute, non essendo ravvisabili per le contravvenzioni le deroghe alla piena esplicazione dei benefici indicati dall’art. 178 cod. pen. previste per i delitti».

    Il Tribunale prospetta infine, in relazione allapplicazione della norma ai soggetti riabilitati, la violazione del principio della necessaria finalità rieducativa della pena, per leffetto pregiudizievole che discende dalla permanenza delliscrizione delle condanne, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, lintervenuta riabilitazione non preclude la valutazione dei...

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