Sentenza nº 7209 da Council of State (Italy), 29 Settembre 2010

Data di Resoluzione29 Settembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00280/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE - MCP..

sul ricorso numero di registro generale 6527 del 2010, proposto dalla sig.ra Nadia Machrouhi, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Pagano, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Antonio Bosio 34,

il Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, U.T.G. - Prefettura di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12,

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'U.T.G. - Prefettura di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010, il consigliere Paolo Buonvino;

Udito, per le Amministrazioni appellate, l'avv. dello Stato Stigliano Messuti;

ritenuti ricorrere i presupposti per la definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante (cittadina marocchina, presente in Italia senza permesso di soggiorno, svolgente attività lavorativa non dichiarata) per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Perugia, presumibilmente emesso in data 13.01.2010 e notificato al solo datore di lavoro in data successiva al 13 gennaio 2010.

Hanno rilevato, i primi giudici, che il datore di lavoro dell'odierna appellante aveva presentato una domanda di regolarizzazione (?emersione?), intendendo avvalersi della possibilità offerta dall'art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; detto procedimento di sanatoria non è andato a buon fine in quanto l'autorità di pubblica sicurezza ha verificato che la lavoratrice straniera risultava aver riportato una condanna penale ostativa alla regolarizzazione, con il conseguente rigetto della domanda di sanatoria.

Il TAR, anzitutto, ha rigettato i primi due motivi di ricorso; il primo, attinente a supposti vizi formali del provvedimento, o più precisamente della sua comunicazione; il secondo attinente, invece, ad un supposto vizio del procedimento, verificatosi per il fatto che il preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, era stato comunicato solo al datore di lavoro e non anche all'interessata.

A parte tali considerazioni, il TAR ha, comunque, ritenuto risolutivo il disposto dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Passando agli ulteriori motivi, i primi giudici, richiamato il contenuto del comma...

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