Sentenza nº 1040 da Council of State (Italy), 23 Febbraio 2010

Data di Resoluzione23 Febbraio 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Aniello Cerreto, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Gabriele Carlotti, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR PIEMONTE ? TORINO, sez. I,. n. 2568 del 10 ottobre 2008;

Sul ricorso numero di registro generale 6473 del 2008, proposto da:

HOSPITAL SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Paola De Virgiliis, Giuliano Milia e Lucio V. Moscarini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucio V. Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;

CIPELLI LAVANDERIA INDUSTRIALE S.R.L., in proprio e nella qualità di capogruppo A.T.I. costituita con Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Giuseppe C. Salerno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 (ex Asl N.10 di Pinerolo), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il sig. Gian Marco Grez in Roma, corso V. Emanuele II, n.18;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cipelli Lavanderia Industriale s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. costituita con Servizi Ospedalieri S.p.A. e dell'ASL TO 3;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2009 il consigliere Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, De Virgiliis, Moscarini, Manzi, Salerno e Nocentini, su delega dell'avv. Scaparone;

Visto il dispositivo di sentenza n. 632 del 13 luglio 2009;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

  1. Con apposito bando, pubblicato, tra l'altro, sulla G.U.C.E. S48 del 9 marzo 2007 e sulla G.U.R.I. n. 30 del 12 marzo 2007, l'Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo indiceva una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di biancheria piana e confezionata e servizi accessori di lavanderia e guardaroba per i propri presidi, per un periodo complessivo di 24 mesi con possibilità di riaffidamento di ulteriori 24 mesi, ad eccezione del servizio di noleggio, confezionamento e sterilizzazione di specifici capi di biancheria piana e confezionata di durata di 12 mesi, per l'importo complessivo presunto per 48 mesi di ?. 3.187.323,00, oltre I.V.A., da aggiudicarsi col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

    L'A.S.L. TO 3, derivante dall'accorpamento delle Aziende Sanitarie Locali n. 5 di Collegno e n. 10 di Pinerolo (d'ora in poi, Amministrazione appaltante), con deliberazione del direttore generale n. 412 del 10 aprile 2008, approvava il verbale della gara (cui avevano partecipato l'A.T.I. composta dalla Lavanderia Industriale Capelli s.r.l. e Servizi Ospedalieri s.p.a. e la società Hospital Service s.r.l.) e aggiudicava il servizio a quest'ultima (d'ora in avanti, H.S. s.r.l.), ritenendo congrue ed accettabili le giustificazioni fornite a seguito del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. ,

  2. Con ricorso giurisdizionale notificato il 16 maggio 2008 la Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte l'annullamento della ricordata deliberazione n. 412 del 10 aprile 2008, del verbale di gara e del punto III.2.2, pagg. 2/5 del bando di gara, oltre che di tutti gli atti della gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, alla stregua di nove motivi di censura.

    In sintesi:

    - con il primo motivo lamentava la violazione dell'articolo 41, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto il bando, relativamente al requisito della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, si era limitato a richiedere la indicazione del solo fatturato globale di impresa realizzato nel triennio 2004 ? 2006 e non anche quello relativo, per il medesimo triennio, ai servizi analoghi effettivamente prestati, circostanza che, secondo la ricorrente, determinava l'illegittimità dell'intera procedura di gara;

    - con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo deduceva, per un verso, la carenza in capo alla aggiudicataria dei requisiti di moralità professionale, di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la presenza in capo al signor Donato Mario D'Alanno, amministratore all'epoca della gara, e al signor Antonio Colasante, ex direttore tecnico, di precedenti penali incidenti proprio sul requisito della moralità professionale; per altro verso, poi, rilevava la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla società aggiudicataria ai fini dell'ammissione alla gara in relazione alla mancanza di precedenti penali rilevanti quali cause di esclusione dalle gare per appalti pubblici;

    - con il settimo, l'ottavo ed il nono motivo contestava le giustificazioni fornite dall'impresa aggiudicataria circa la congruità dell'offerta, con particolare riferimento all'analisi dei costi del trasporti da Pinerolo a Mozzagrogna ed alla produttività media pro - capite oraria.

  3. L'adito tribunale, che con ordinanza n. 529 del 12 giugno 2008 aveva già accolto la domanda cautelare, con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza dell'intimata amministrazione appaltante e della HS s.r.l., accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria avanzata per la mancanza di prova del danno.

    In particolare, secondo il tribunale:

    - era effettivamente illegittimo il bando di gara che al punto III.2.2., violando l'articolo 41, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aveva previsto la prova solo del fatturato globale di impresa nel triennio considerato 2004 ? 2006 e non anche quello specifico relativo ai servizi oggetto della gara;

    - era falsa la dichiarazione (autocertificazione) della aggiudicataria H.S. s.r.l. circa la mancanza di condanne penali, risultando per tabulas la loro esistenza sia in capo al signor Mario Alanno Donato, amministratore (con riferimento ai decreti penali di condanna), sia in capo al signor Antonio Colasante, ex direttore tecnico, a nulla rilevando che nel modello di autocertificazione predisposto dalla stessa amministrazione non fosse contemplato la menzione proprio dei decreti penali di condanna, né che in sede di gara l'amministrazione avesse ritenuto tali precedenti non incidenti sulla moralità professionale, tanto più che i reati cui si riferivano i decreti penali di condanna erano di indiscutibile gravità; né era rilevante che i reati stessi erano stati estinti ex art. 446, co. 2, c.p.c., mancando il provvedimento dichiarativo del giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p;

    - rimanevano assorbite le altre censure proposte.

  4. La società H.S. s.r.l., dopo aver notificato in data 1 agosto 2008, atto di appello avverso il dispositivo di sentenza, con cui venivano sostanzialmente riproposte le tesi difensive svolte in primo grado, evidentemente non accolte dai primi giudici, con successivo atto notificato il 31 ottobre 2008, all'esito del deposito delle motivazioni della sentenza, ha spiegato i...

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