Sentenza nº 5817 da Council of State (Italy), 18 Agosto 2010

Data di Resoluzione18 Agosto 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Cesare Lamberti, Presidente FF

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

per l'ottemperanza al giudicato

formatosi sulla decisione del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 00493/2007, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INDENNITA'.

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3309 del 2010, proposto da:

ANGELUCCI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Lanzilao, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Lanzilao in Roma, via Cola di Rienzo, n. 149;

COMUNE DI LORETO APRUTINO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi De Nardis, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, piazza S.Salvatore in Lauro, n. 10;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Loreto Aprutino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Lanzilao e De Nardis;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza n. 363 del 22 aprile 1998, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal signor Giovanni Angelucci, dichiarava l'obbligo del Comune di Loreto Aprutino di corrispondergli, relativamente alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile svolte dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1987, l'indennità di pronta reperibilità e la retribuzione per le ore di servizio prestate a seguito dell'effettiva chiamata in servizio allorchè era stato reperibile, somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

    La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 493 del 6 febbraio 1997 respingeva il gravame e confermava la pronuncia di primo grado, pur chiarendo nella motivazione che il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme spettanti decorreva solo dal 1° gennaio 1995.

    Adito ai fini dell'ottemperanza al giudicato il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza n. 905 del 17 novembre 2008 ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso, adducendo che, benché formalmente avesse respinto il gravame, il Consiglio di Stato aveva corretto la sentenza quanto al capo riguardante gli interessi legali e la rivalutazione monetaria precisando, in particolare, che il divieto di cumulo tra le somme spettanti a tali diversi titolo operava solo dal 1° gennaio 1995, così che il giudizio di ottemperanza doveva essere instaurato innanzi al Consiglio di Stato.

  2. Con atto depositato il 16 aprile 2010 il signor Giovanni Angelucci ha pertanto proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione della Quinta Sezione n...

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