Sentenza nº 628 da Council of State (Italy), 09 Febbraio 2010

Data di Resoluzione09 Febbraio 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II n. 03698/2008, resa tra le parti, concernente RIPRISTINO DESTINAZIONE D'USO E REVOCA AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE.

Sul ricorso numero di registro generale 9909 del 2008, proposto da:

Centro Commerciale Sarno Srl Deco, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Lieto e Guido Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso Studio Legale Marenghi in Roma, piazza di Pietra, 63;

Comune di Sarno, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Troisi, con domicilio eletto presso Barbara Balboni in Roma, via Filippo Corridoni N. 23;

Meridiano Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Brancaccio e Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto N. 18;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto, Marenghi, per delega dell'Avv. Pugliese, Troisi e Brancaccio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso in appello il Centro Commerciale Sarno srl DECO (d'ora in poi CCS) chiede l'annullamento o la riforma della sentenza del Tar Campania Salerno n. 3698 del 2008 in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'appellante avverso i seguenti atti :

1) ordinanza prot. N. 20971 del 21 novembre 2007 con cui si ingiunge alla CCS il ripristino ad horas della destinazione d'uso dell'immobile in cui svolge attività commerciale;

2) la relazione tecnica dell'U.O.C.. Controllo edilizio del Territorio prot. N. 5689 del 16 ottobre 2006;

3) la nota prot. n. 3548 del 26 novembre 2007 con cui si comunica alla CCS l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale;

4) dell'ordinanza prot. n. 3811 del 19 dicembre 2007 , a firma del Dirigente del Servizio Attività produttive del Comune di Sarno, con cui si sospende l'autorizzazione commerciale prot. n. 1384 del 6 dicembre 1996 , rilasciata all'appellante per l'esercizio di una media struttura di vendita e si dispone la chiusura immediata dell'attività;

5) ove occorra, e per quanto di interesse della risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per il commercio prot. n. 7816 del 7 agosto 2007;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ostativo all'accoglimento del gravame.

Il ricorso di primo grado notificato in data 5 dicembre 2007 e depositato il 10 dicembre successivo, della società Centro commerciale Sarno s.r.l., in particolare, impugnava l'ordinanza, prima indicata, con la quale il dirigente del servizio delle attività produttive del Comune di Sarno le aveva ingiunto il ripristino della destinazione d'uso dell'immobile destinato allo svolgimento della propria attività commerciale, all'uopo premettendo, in punto di fatto:

  1. che la costruzione dell'immobile de quo era stata regolarmente assentita in virtù di licenza edilizia (prot. n. 1869) risalente addirittura al 13 novembre 1969;

  2. che ? secondo quanto era dato asseritamente evincere dalla relativa istanza di rilascio e dai progetti ad essa allegati ? l'immobile era stato ab origine realizzato per essere destinato allo svolgi-mento ?di attività di tipo economico? (ond?è che nella ridetta istanza, a suo tempo articolata, era precisato che nella realizzanda struttura ?[avrebbero potuto] lavorare circa 50 persone?);

  3. che su tale originaria destinazione non aveva inciso (né, in tesi, avrebbe potuto) la successiva regolamentazione impressa all'area dal piano di fabbricazione (approvato con D.P.G.R. n. 1248 del 23 ottobre 1973);

  4. che ? più in dettaglio ? l'evocato strumento urbanistico avrebbe bensì qualificato come zona E l'area di riferimento, facendo però salva la destinazione d'uso già in atto, in assenza di una previsione urbanistica di segno contrario (altro essendo ? secondo l'argomento ? la destinazione d'uso dell'immobile, altro la destinazione di zona dell'area in cui lo stesso ricadeva);

  5. che ? per giunta ? in data 15 giugno 1996 era stata presentata una prima d.i.a. (prot. n. 15859) per la realizzazione di ?opere interne del locale a piano terra da adibire ad attività commerciale?, la quale era stata accolta per silentium e mai fatta oggetto di provvedimento di autotutela;

  6. che ? ancora ? una seconda d.i.a. (prot. n. 22734), anche questa regolarmente assentita e mai fatta oggetto di provvedimenti di secondo grado, era stata prodotta in data 7 agosto 1996, anch'essa per l'esecuzione di lavori relativi ?ai locali a piano terra da adibire ad attività commerciale?;

  7. che ? del tutto coerentemente ? in data 6 dicembre 1996 alla ricorrente era stata rilasciata regolare autorizzazione commerciale (di guisa che ? da quella data ? la società aveva svolto in modo continuativo la relativa attività).

Sulle esposte premesse, lamentava che ? a distanza di oltre dieci anni ? il Comune di Sarno avesse adottato l'inopinata misura ingiuntiva del ripristino dell'originaria (e, per quel precede, denegata) destinazione d'uso (ed avesse, per di più, preannunziato ? mercé la partecipazione di avvio del relativo procedimento ? la revoca della rilasciata autorizzazione commerciale, all'uopo prospettando plurime ragioni di doglianza e ? segnatamente ? lamentando:

1) violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/2001 (in una ad eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti), avuto riguardo alla ribadita (ed asseritamente travisata) destinazione commerciale dell'immobile, quale emergente per tabulas dalle riassunte premesse in fatto;

2) violazione del d.p.r. n. 380/2001 della l. n. 241/90, della l.r. n. 19/2001 (in una a violazione del giusto procedimento), sotto il profilo per cui ? nella asserita sufficienza della denunzia di inizio attività a legittimare mutamenti di destinazione d'uso in assenza di modifiche della...

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