Sentenza nº 6674 da Council of State (Italy), 14 Settembre 2010

Data di Resoluzione14 Settembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO -Sezione II n. 01932/1999, resa tra le parti, concernente LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

Sul ricorso numero di registro generale 9645 del 1999, proposto da:

De Sabato Renato, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Garlatti, con domicilio eletto presso G. Sante Assennato in Roma, via Carlo Poma 2/4;

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Pirocchi, Elena Savasta, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Francesco Pirocchi in Roma, largo T. Solera 7/10;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti l'avv. Pirocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. De Sabato Renato ha proposto appello per la riforma della sentenza del Tar della Lombardia n. 1932/99, emessa sui ricorsi riuniti n. 3369/96 e n. 1251/97, aventi ad oggetto la domanda di annullamento, quanto al primo ricorso, del provvedimento del Direttore del settore risorse umane del 20/6/96, di intimazione del licenziamento senza preavviso e quanto al secondo ricorso della decisione del Consiglio arbitrale di disciplina del comune di Milano del 6/12/96, che ha confermato il precedente provvedimento.

Il ricorrente, condannato per il reato di concorso in concussione continuata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sostiene che la sentenza appellata non avrebbe adeguatamente considerato i seguenti elementi di fatto e di diritto:

-violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25, comma 8 del CCNL del 9/9/95, in quanto l'ufficio procedimenti disciplinari del settore personale non sarebbe venuto a conoscenza della sentenza definitiva concernente il ricorrente in data 15/4/96, ma in data 22/12/95, quando è stata comunicata la sospensione cautelare dal servizio e che a quella data la sentenza era irrevocabile e non era necessaria alcuna altra comunicazione ai fini della sua piena conoscenza; da ciò la violazione della citata normativa che dispone che la contestazione dell'addebito deve essere effettuata non oltre 20 giorni da quanto il soggetto competente...

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