Sentenza nº 310 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2006

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione27 Luglio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 310

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-†† Franco †††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Giovanni Maria††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Francesco†††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Franco††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Luigi †††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Gaetano †††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Sabino††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Maria Rita ††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dallíinquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza del 28 febbraio 2005 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visto líatto di costituzione del Comitato regionale Legambiente Calabria;

udito nellíudienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

udito líavvocato Costantino Francesco Baffa per il Comitato regionale Legambiente Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dallíinquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), per contrasto con líart. 3, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica líart. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dallíart. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nonchÈ al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

    Le disposizioni citate sono sospettate di illegittimit‡ costituzionale nella parte in cui consentono che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, e con tali beni anche i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati, possano essere sottratti alla loro destinazione mediante provvedimento autorizzatorio del sindaco.

  2. ó Líordinanza di rimessione Ë stata resa in due giudizi, previa riunione degli stessi in unico procedimento.

    Il primo dei suddetti giudizi veniva incardinato, in origine, con ricorso proposto dal Comitato regionale Legambiente Calabria. Con ordinanza del 26 ottobre 2004, il Commissario per la liquidazione degli usi civici, dopo aver dichiarato la nullit‡ del suddetto ricorso, procedeva di ufficio allíaccertamento ñ gi‡ richiesto dal predetto Comitato ñ della qualitas soli del terreno sito in localit‡ ìMezzanaî, nel Comune di San Demetrio Corone, concesso ´in locazioneª dal Comune allíEnte nazionale per líenergia elettrica (ENEL), per la costruzione della cabina primaria di 150/20 KV.

    Il secondo, avente analogo petitum, oltre la richiesta cautelare di sequestro giudiziario che non veniva accolta, Ë stato instaurato, con successivo ricorso, dal medesimo Comitato regionale Legambiente Calabria.

  3. ó Il Commissario premette che il Comune di San Demetrio Corone ha stipulato con líENEL una convenzione che prevede la costruzione, da parte di questíultima societ‡, di una cabina elettrica nel territorio comunale (localit‡ bosco di ìMezzanaî), e riferisce, in sintesi, le rispettive difese prospettate nei giudizi a quibus.

    La localizzazione dellíopera Ë stata...

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