Sentenza nº 1303 da Council of State (Italy), 08 Marzo 2010

Data di Resoluzione08 Marzo 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Consigliere, Estensore

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 82/2003;

Sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2004, proposto da:

Provincia Autonoma di Bolzano,in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Costa, Hansjorg Silbernagl, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa N.24;

Associazione Pescatori Naturno-Plaus in persona del legale rappresentante p.t.;

Associazione Pescatori di Lagundo in persona del legale rappresentante p.t., Comune di Lagundo in persona del Sindaco p.t.;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il TRGA, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione pescatori Naturno-Plaus avverso la deliberazione della Giunta provinciale del 5 febbraio 1996, n.346, con cui era stata assegnato in favore dell’Associazione pescatori di Lagundo (acque pubbliche n.2164) il diritto di pesca nelle fosse di Naturno e Plaus, nel tratto inferiore del Rio della Sega, dal confine comunale fra Plaus e Lagundo e nei relativi affluenti ad eccezione del Rio Mels.

Riteneva il Tribunale che, come dedotto nei motivi di ricorso, risultava dal provvedimento impugnato che, sebbene il Consiglio della pesca avesse, il 13 settembre 1995, espresso parere favorevole per la divisione del diritto di pesca tra l’associazione ricorrente e l’associazione di Lagundo, tuttavia non si faceva cenno al rilascio di autorizzazione da parte del competente Ufficio provinciale della pesca., il cui direttore, nel

verbale della seduta del consiglio della pesca, aveva invece espresso delle perplessit?. Applicandosi il comma 4 dell’art.1 della l.provinciale sulla pesca n.29 del 1978, dopo il parere favorevole del consiglio, l’Ufficio provinciale avrebbe infatti dovuto esprimere un espresso provvedimento autorizzatorio, non equivalendo a ci? il parere favorevole formulato...

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