Sentenza nº 1465 da Council of State (Italy), 12 Marzo 2010

Data di Resoluzione12 Marzo 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Goffredo Zaccardi, Presidente FF

Armando Pozzi, Consigliere

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Sandro Aureli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, Sezione I, n. 765 del 23 aprile 2009.

Sul ricorso numero di registro generale 6093 del 2009, proposto da Palmiro Brocca, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Ernesto Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

Comune di Lecce, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso l'avvocato Francesco Baldassarre in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lecce;

Vista la memoria difensiva depositata dal comune di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Sandulli, Ernesto Sticchi Damiani e Baldassare, su delega dell'avvocato Astuto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. L'odierna parte ricorrente ha chiesto al comune di Lecce il rilascio di un permesso di costruire per realizzare, al di fuori del perimetro del centro abitato, in un'area priva di destinazione urbanistica per effetto della decadenza del relativo vincolo preespropriativo, un manufatto a destinazione lato sensu produttiva.

    In asserita applicazione dell'art. 9 ?Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica?, co.1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001 ? Testo unico dell'edilizia ? (in prosieguo t.u. ed.), il progetto portato all'attenzione del comune è stato formulato in modo da contenere la superficie coperta dell'intervento nei limiti della decima parte dell'estensione dell'area interessata.

    Il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, in vista del rilascio del relativo permesso di costruire, ha chiesto una cospicua integrazione documentale.

    E? quindi intervenuto un formale diniego del titolo edilizio da parte del competente organo tecnico comunale che, aderendo espressamente ad uno specifico indirizzo di questo Consiglio, ha rilevato il mancato rispetto, da parte del progetto allegato alla domanda di permesso di costruire, sia del parametro della superficie massima coperta realizzabile (pari ad un decimo dell'area di proprietà), sia del limite massimo di cubatura (pari a 0,03 mc per mq).

  2. Avverso il diniego, il privato è insorto davanti al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, articolando una pluralità di censure e sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, co.1, lett. b), t.u. ed., in relazione agli artt. 3, 42, 76 e 97 della Costituzione.

  3. L'impugnata sentenza ha respinto il ricorso con dovizia di argomenti compensando fra le parti le spese di lite.

  4. Con ricorso notificato il 7 luglio 2009, e depositato il successivo 16 luglio, è stato interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r.

  5. Si è costituito il comune di Lecce deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

  6. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 26 gennaio 2010.

  7. L'appello è infondato e deve essere respinto.

    Attesa l'infondatezza del gravame nel merito, il collegio prescinde dall'esame delle plurime eccezioni di inammissibilità dello stesso sollevate dalla difesa del comune di Lecce nella memoria conclusionale dell?11 gennaio 2010.

    7.1. Il primo motivo è affidato a due autonomi mezzi.

    Il primo contesta l'interpretazione dell'art. 9, co. 1, lett. b), t.u. ed., fatta propria dalla giurisprudenza di questo Consiglio, cui si è espressamente conformata l'impugnata sentenza e, prima ancora, l'autorità comunale; si sostiene che per gli insediamenti produttivi nelle c.d. ?zone bianche? valga il solo limite della superficie coperta, secondo quanto disposto in origine dalla norma madre ? art. 4 ?Caratteristiche della concessione?, u.c., lett. c), l. n. 10 del 28 gennaio 1977 (in prosieguo legge n. 10 del 1977) - e come si desumerebbe dall'esegesi storica, sistematica e letterale, ispirata ad una lettura costituzionalmente orientata che impedisca lo svuotamento del contenuto minimo del diritto di proprietà tutelato dall'art. 42 Cost.

    Il secondo mezzo solleva, in via consequenziale subordinata ed in relazione agli artt. 3, 42, 76 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale della norma in contestazione, stigmatizzando:

    1. l'intrinseca irrazionalità della disciplina legislativa che non consentirebbe in alcun modo di realizzare impianti produttivi costringendo l'azione amministrativa, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., su binari di irrazionalità, inefficienza e diseconomicità;

    2. la violazione delle garanzie minime del diritto di proprietà previste dall'art. 42 Cost.;

    3. la violazione della norma delegante sancita dall'art. 7 ? Testi unici - l. n. 50 del 1999, in spregio all'art. 76 Cost., atteso il carattere compilativo e ricognitivo del t.u. ed., il cui art. 9 cit. non avrebbe potuto derogare, in parte qua, il contenuto dei precetti stabiliti dal presupposto art. 4, l. n. 10 del 1977.

      Il motivo è infondato nella sua globalità.

      7.1.1. L'art. 9, co. 1, lett. b) t.u. ed. così recita: >.

      A sua volta, l'abrogato art. 4, u.c., l. n.10 del 1977 sanciva che: >.

      7.1.1.1. Circa l'esatta individuazione del precetto sancito dall'art. 9 cit. e del suo ambito applicativo, il collegio non intende discostarsi dall'univoca giurisprudenza della sezione che ha ritenuto insuperabile, a mente dell'art. 12, co. 1, disp. prel. c.c., il tenore testuale della...

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