Sentenza nº 4663 da Council of State (Italy), 20 Luglio 2010

Data di Resoluzione20 Luglio 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA ? BOLOGNA ? SEZIONE I, n. 04652/2008, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE CLASSE SUPERIORE PRIMA LICEO A.S. 2007/2008, con risarcimento dei danni.

Sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2009, proposto da:

Schianchi Paolo, nella qualità di genitore esercente la patria potestà su Schianchi Marialaura, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Corsini e Giovanna Marchianò, con domicilio eletto presso la prima in Roma, via di Porta Castello, 33;

Ministero della pubblica istruzione, Liceo statale Ginnasio L.A. Muratori di Modena, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio scolastico provinciale di Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione, del Liceo statale Ginnasio L.A. Muratori di Modena, dell'Ufficio scolastico regionale per L'Emilia Romagna e dell'Ufficio scolastico provinciale di Modena;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 il Consigliere Gabriella De Michele e uditi per le parti l'Avv. Corsini e l' Avv. dello Stato Maddolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 4652/08 del 10.12.2008 veniva respinto il ricorso proposto dal signor Paolo Schianchi, nella qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti della minore Marialaura Schianchi, avverso il giudizio di non ammissione di quest'ultima alla classe superiore (primo liceo classico) per l'anno scolastico 2007/2008, nonché avverso i relativi atti presupposti. Nella citata sentenza si rilevava come ? pur non sussistendo le ipotesi tipiche di non ammissione, indicate dal Collegio dei docenti con delibera del 6.3.2008 ? fossero state nel caso di specie adeguatamente motivate le diverse determinazioni del Consiglio di Classe, come pure previsto dalla citata delibera, sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole, circa la possibilità che l'allieva potesse raggiungere i necessari obiettivi formativi entro il termine dell'anno scolastico.

Nessun rilievo, inoltre, si sarebbe potuto muovere alla scuola per avere attivato i previsti corsi di recupero, di cui peraltro l'interessata aveva comunicato di volersi avvalere, né sarebbero stati forniti supporti probatori in ordine ad una asserita disparità di trattamento, comunque di ben difficile riscontro per i fattori di estrema delicatezza coinvolti, circa le possibilità di recupero di ciascuno studente. Avverso la predetta sentenza veniva proposto l'atto di appello in esame, notificato il 4.2.2009, nel quale si prospettavano le argomentazioni difensive di seguito sintetizzate:

I) violazione o falsa applicazione del decreto ministeriale n. 80 del 3.10.2007; eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta, risultando assegnate all'alunna di cui trattasi solo due insufficienze gravi ed una lieve in matematica, mentre su quattro debiti, alla fine del primo quadrimestre, solo uno sarebbe stato superato, comunque con conseguimento della sufficienza, quanto meno nelle prove orali, per le altre materie;

II) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto; contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto erroneamente sarebbe stata segnalata a verbale una ?preparazione pregressa poco solida, per i debiti formativi contratti nel precedente anno scolastico e saldati a fatica?, tenuto conto dei voti riportati (cinque allo scritto e sei all'orale in matematica, tre allo scritto e sei all'orale in greco). Il dichiarato superamento del debito, in ogni caso, avrebbe dovuto avere ?carattere tombale?, mentre la rilevazione di...

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