Sentenza nº 809 da Council of State (Italy), 15 Febbraio 2010

Data di Resoluzione15 Febbraio 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stenio Riccio, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 11245 del 1998: della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 00847/1998, concernente concessione edilizia.

quanto al ricorso n. 48 del 1999: della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 00847/1998, concernente concessione edilizia.

Sul ricorso numero di registro generale 11245 del 1998, proposto dalla società S.C.A R.L. "Saturno", in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Onofrio Ferraris ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il cav. Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 26;

Condominio dello Stabile Corso Italia N.304/E di Taranto, in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;

Comune di Taranto, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso Giorgio Recchia in Roma, corso Trieste, 88;;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti l'avv. S. Sticchi Damiani per delega dell'avv. E. Sticchi Damiani, l'avv. Gianluigi Pellegrino per delega dell'avv. Giovanni Pellegrino e l'avv. A. Abbamonte per delega dell'avv. Paparella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Sul ricorso numero di registro generale 48 del 1999, proposto dal Comune di Taranto, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgio Recchia in Roma, corso Trieste, n. 88;

Condominio dello Stabile Corso Italia N. 304/E di Taranto, in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

S.C.A R.L. Saturno in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore;

FATTO

  1. Con ricorso n. 3009/1994, il Condominio dello stabile sito in Taranto Corso Italia n. 304/e (già cooperativa edilizia primavera 2° Gruppo) ha impugnato al Tar di Lecce la concessione edilizia n. 68 rilasciata alla Cooperativa Saturno il 12 maggio 1994 dall'assessore ai lavori pubblici - risanamento città vecchia - verde pubblico - governo del territorio urbanistica ?edilizia, deducendo due distinti motivi:

    1.1. violazione dell'art. 46 delle norme di attuazione della variante generale del piano regolatore di Taranto, approvato con DPGR n. 421 del 20 marzo 1978, per l'edificazione del territorio interessato dall'edilizia economica e popolare (zona residenziale in applicazione della legge n. 167/62 già oggetto di decreto - D6), laddove stabilisce che ?la zona è riservata alle realizzazioni edilizie e costruttive in genere considerate dai progetti che costituiscono PEEP già approvati. Le norme specifiche di attuazione e la disciplina urbanistica affermata dai piani sopraindicati si intendono recepiti dalla variante generale al piano regolatore in uno con le previsioni progettuali che definiscono i piani stessi. Ove nelle presenti zone venga meno o venga revocata la destinazione di aree per la legge n. 167/62, nelle more di altra destinazione, si applicano le norma della zona A5 (verde agricolo di tipo B)?.

    1.1.1. Il PEEP del Comune di Taranto è stato approvato con decreto del Ministro LL.PP. n. 5032/65 in data 18 febbraio 1965: era perciò scaduto prima del rilascio della licenza per lo spirare del termini dei diciotto anni di validità della legge n. 167/1965, prorogata prima per cinque anni con la legge n. 765/1971, e poi di tre anni con la legge n. 457/1978.

    1.1.2. Per l'edificazione in zona agricola, cui era soggetta l'area dopo la scadenza del PEEP, l'art. 46 delle norme di attuazione della variante generale del piano regolatore di Taranto, approvato con DPGR n. 421 del 20 marzo 1978, prevedevano il lotto minimo di mq. 10.000, di molto superiore a quello autorizzato, nonché distanze e altezze rispettivamente superiori ed inferiori a quelle contenute nella licenza.

    1.2. violazione dell'art. 46 delle norme di attuazione della variante generale del piano regolatore di Taranto, approvato con DPGR n. 421 del 20 marzo 1978 e delle disposizioni del PEEP:

    1.2.1. L'art. 1 delle disposizioni del 15 dicembre 1963 di attuazione del piano di acquisizione delle aree, richiamate dall'art. 46 della DPGR n. 421 del 20 marzo 1978, prevede che ?l'edificazione delle aree riservate all'applicazione della legge 167 per lo sviluppo dell'edilizia economica popolare è soggetta alle norme del vigente regolamento edilizio del comune di Taranto, salve diverse disposizioni contenute nel presente compendio?.

    1.2.2. Per gli edifici comuni di tipo normale, l'art. 12 delle suddette disposizioni prevede che essi dovranno avere un corpo di fabbrica dello spessore massimo di mt. 13 ed un'altezza massima di mt. 25,80 (sette piani). L'art. 13 prevede che fra il fronte di lunghezza non superiore a mt. 13 (larghezza del corpo di fabbrica) e il confine di proprietà deve intercorrere una distanza non minore di metà della lunghezza del fronte, salva continuità di fabbricazione fra due proprietà?.

    1.2.2. Ad ammettere ancora la vigenza del PEEP, la distanza dal confine non poteva essere inferiore a mt. 6,50 e il numero dei piani non superiore a sette, oltre al piano terra.

    1.2.3. Nel progetto approvato il 12 gennaio 1977 dalla Commissione edilizia in favore della Coop. edilizia primavera 2° gruppo, dante causa del Condominio Saturno, erano state previste per il lotto di pertinenza prescrizioni conformi agli artt. 12 e 13 delle disposizioni del 15 dicembre 1963 di attuazione del piano di acquisizione delle aree.

    1.2.4. Tali disposizioni sono rimaste inosservate nella impugnata licenza edilizia.

    1.3. Innanzi al giudice di primo grado si sono costituiti la Cooperativa Saturno, contestando la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione a ricorrere dell'amministratore del Condominio Corso Italia n. 304/e ed adducendo l'infondatezza del ricorso. Anche il Comune, costituto in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

  2. Con la sentenza n. 847/89 del 29 settembre 1998, sono state disattese le eccezioni pregiudiziali e il ricorso del Condominio Corso Italia n. 304/e è stato accolto per il primo motivo. Secondo il primo giudice:

    2.1. In base all'art. 3, co. 2, della legge n. 163/1967, il recepimento dei PEEP già approvati nella variante generale al piano regolatore non attribuisce alle loro previsioni la natura di norma di piano regolatore né validità a tempo indeterminato alla destinazione dell'area ad edilizia economica e popolare, ma rappresenta riconoscimento della compatibilità di tali PEEP alla disciplina del piano regolatore, attribuendo alle zone interessate la destinazione ad edilizia residenziale. Al venire meno della destinazione ad edilizia economica e popolare sopravvive la destinazione ad edilizia residenziale.

    2.1.1. Anche secondo l'art. 17 della legge urbanistica (applicabile per analogia in quanto l'art. 9 della legge n. 162/1967 attribuisce ai PEEP il valore di piano particolareggiato), l'inefficacia del piano particolareggiato implica il permanere dell'obbligo a tempo indeterminato di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso.

    2.1.2. Nella Regione Puglia, il termine fissato dalla l.u. per l'esecuzione dei piani particolareggiati (cioè il periodo di validità per l'esecuzione dei piani particolareggiati) non è stato modificato per effetto della l.r. n. 56/1980, il cui art. 21, co. 11 (secondo cui il p.p. ha validità sino all'entrata in vigore di un nuovo p.p.) non riguarda la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal PEEP, ma...

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