Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. VI, 12 aprile 2010, n. 13897 (ud. 11 febbraio 2010). Pres. Lattanzi – Est. Mannino – P.M. D’Angelo (Conf.) – Ric. S.S.

Misure cautelari personali – Misure interdittive – Allontanamento dalla casa familiare – Motivazione – Epiteti ingiuriosi rivolti dal genitore al figlio minore – Inadeguatezza delle misura cautelare – Ragioni

È inidonea ed inadeguata la misura cautelare che impone l’allontanamento dall’ambiente familiare del genitore che assuma un atteggiamento nei confronti dei figlio minore scarsamente apprezzabile come strumento educativo, e tuttavia generalmente ricorrente nei rapporti familiari, quale quello di rivolgergli epiteti ingiuriosi (nella specie quello di “deficiente”), senza che tenga in debito conto delle ripercussioni che possono derivare sull’assetto affettivo e organizzativo della stessa famiglia. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 282 bis; c.p., art. 572) (1)

    (1) Pronuncia che ha avuto vasto eco sugli organi di stampa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 28 ottobre 2009 nel proc. pen. n. 2077/09 R.I.M. C.P. il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello del P.M., applicava a S.S. la misura cautelare prevista dall’art. 282 bis c.p.p., prescrivendo al suddetto di lasciare immediatamente la casa familiare di (omissis) e di non accedervi senza l’autorizzazione del Giudice procedente, e, inoltre, di non avvicinarsi all’istituto scolastico frequentato dai minori A. e Si.S..

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.S., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

  1. motivazione contraddittoria e apparente perchè è inconferente, illogico e contraddittorio da un lato affermare che nella relazione neuropsichiatrica si da conto del disturbo iperattivo e del comportamento oppositivo di entrambi i bambini, più evidente per Si., ammettendo anche le difficoltà del padre nella gestione contemporanea di due bambini incoercibili, e subito dopo affermare che non è provato il quadro delineato dalla difesa in ordine al preteso comportamento incoercibile dei bambini stessi;

  2. violazione dell’art. 292 c.p.p., lett. c) bis perchè il Tribunale non espone i motivi per cui non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, e, in particolare, perchè l’ordinanza impugnata, che motiva per relationem in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, avrebbe dovuto motivare circa il rilevante numero di accessi al Pronto Soccorso del minore A., alla Luce delle risultanze circa la patologia di A., che notoriamente comporta assenze e crisi epilettiche e convulsive improvvise, con cadute e notorio grave rischio per l’incolumità delle persone da essa affette;

  3. mera apparenza della motivazione in ordine al contestato maltrattamento per incuria perchè non è stata considerata la relazione della pediatra, la quale afferma che Si. ancora in data (omissis) non ha ancora acquisito il controllo sfinterico diurno;

  4. mera apparenza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari perchè i molteplici elementi di prova della prosecuzione dei maltrattamenti nell’ambito familiare si fonda solo sulla testimonianza del vicino di casa F.A., il quale ha sentito l’indagato urlare la parola deficienti, che l’iperattività dei bambini farebbe proferire a qualsiasi genitore; e, inoltre, perchè lo S. aveva modificato il suo atteggiamento nei confronti dei figli prima di venire a conoscenza dell’esposto presentato a suo carico.Nella motivazione dell’ordinanza impugnata si è posto coerentemente l’accento sulla differenza che intercorre fra le patologie dei minori e, in particolare, le crisi epilettiche di A., e il contegno inidoneo del genitore, il quale, per superare la condotta oppositiva dei bambini al fine di non aggravarne le già precarie condizioni psicofisiche, avrebbe dovuto essere a maggior ragione ispirato a comprensione ed amorevolezza.

    La contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione dedotte dal ricorrente con il primo e il secondo motivo di ricorso non tengono conto di quest’aspetto, per cui i vizi eccepiti appaiono manifestamente privi di fondamento.

    Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo, che appare palesemente incongruo, non essendovi, a tacer d’altro, alcun rapporto fra il mancato raggiungimento del controllo sfinterico diurno del piccolo Si. e il fatto di mandarlo a scuola con gli abiti sporchi del giorno precedente.

    Appare perciò adeguatamente motivato il provvedimento del G.i.p., il quale ha ritenuto sussistente la gravità degli indizi ed ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare esclusivamente perchè ha ritenuto dimostrata la cessazione dei maltrattamenti inferti ai minori dopo la presentazione dell’esposto delle madri dei compagni alla Procura della Repubblica e dopo l’intervento del Tribunale per i minorenni, che aveva affidato i minori ai Servizi Sociali mantenendone il collocamento presso i genitori, ritenendo perciò non attuale e concreto il pericolo di recidiva.

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    I primi tre motivi, concernenti i gravi indizi, sono di conseguenza inammissibili.

    Il quarto motivo appare invece fondato.

    Infatti, l’ordinanza impugnata ha ricordato come il G.i.p., prendendo atto, sulla base della testimonianza delle stesse madri degli altri bambini che avevano presentato l’esposto, del mutamento della condotta dell’indagato a seguito dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, avesse escluso l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte. E tuttavia il Tribunale del riesame ha ritenuto che i maltrattamenti fossero comunque proseguiti nell’ambito familiare, pervenendo a questo convincimento sulla base e della testimonianza di F.A., vicino di casa dell’indagato, il quale ha riferito di sentire quotidianamente dall’abitazione della famiglia S. urla e insulti, come quello di deficiente; e della considerazione che il repentino mutamento della condotta dello stesso indagato, che da un canto ne dimostrava la non necessità nel trattamento dei figli e, dall’altro, contrastava con la sistematicità del contrario comportamento, protrattosi in precedenza per almeno tre anni; mutamento che, secondo il Tribunale, appariva talmente improvviso da apparire improbabile, attesa la non percezione da parte dello S. del disvalore di essa.

    In realtà, nella deposizione del F., anche se giudicato attendibile malgrado i suoi dichiarati cattivi rapporti con il vicino, si attesta soltanto che i bambini in casa venivano sgridati e che venivano loro rivolti epiteti, come quello di deficiente, vale a dire che vi si teneva un atteggiamento di certo scarsamente apprezzabile come strumento educativo, e tuttavia generalmente ricorrente nei rapporti familiari.

    Il secondo elemento addotto nell’ordinanza a dimostrazione della permanenza delle esigenze cautelari è rappresentato da un’affermazione che appare presuntiva e contraddittoria, in quanto formula il giudizio prognostico negativo proprio sul cambiamento di condotta dell’indagato, e, comunque, legittima la doglianza di quest’ultimo che la decisione è ricollegata all’unico elemento costituito dalla testimonianza del F..

    Alla verifica della consistenza degli elementi posti a fondamento del pericolo di reiterazione deve ancora aggiungersi la contraddittorietà della valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza della misura applicata, che, nell’intento dichiarato di tutelare i minori da comportamenti come quello descritto dal teste F., allontana il genitore dall’ambiente familiare senza tenere conto delle ripercussioni che ne derivano sull’assetto affettivo e organizzativo della stessa famiglia, non apparendo peraltro giustificabile, sotto il profilo cautelare, il mantenimento del divieto per l’indagato di avvicinarsi all’istituto scolastico frequentato dai figli proprio dopo la constatazione da parte delle denuncianti del cambiamento della sua condotta violenta nei loro confronti.

    Pertanto l’ordinanza di riesame dev’essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuova deliberazione.

    Il Giudice di rinvio procederà alla riconsiderazione dei presupposti del pericolo di recidiva e dell’idoneità e, in caso positivo, dell’adeguatezza della misura adottata. (Omissis)

    I

    @CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. III, 11 marzo 2010, n. 9940 (c.c. 12 novembre 2009). Pres. Teresi – Est. Sensini – P.M. (diff.) – Ric. Loi

    Termini processuali in materia penale – Restituzione in termini – Impugnazioni – Sentenza contumaciale – Notifica dell’estratto contumaciale – A mani di familiare presso il domicilio eletto – Omessa notizia all’interessato – Accoglimento della richiesta di restituzione in termini

    Ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p., deve trovare accoglimento la richiesta dell’imputato di essere rimesso in termini per la proposizione del gravame avverso sentenza contumaciale quando risulti provato che, effettuata a suo tempo la notifica dell’estratto contumaciale presso il soggetto (nella specie, un parente) presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio, tale soggetto abbia, per dimenticanza, omesso di darne notizia all’interessato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 175) (1)

    II

    @CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. I, 1 marzo 2010, n. 8138 (c.c. 17 febbraio 2010). Pres. Silvestri – Est. Bricchetti – Rel. – P.M. Stabile (parz. diff.) – Ric. De Leo

    Termini processuali in materia penale – Restituzione in termini – Impugnazioni – Sentenza contumaciale. – Notifica dell’estratto contumaciale – Asserita irritualità della notifica – Prova della effettiva conoscenza – Onere a carico dell’autorità giudiziaria – Fattispecie in tema di notifica a mani di familiare indicato come “genitore convivente”

    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale a causa di asserita irritualità della notifica del relativo estratto, grava sull’autorità giudiziaria l’onere della prova sia della conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell’interessato, sia della sua rinuncia...

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