Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine595-642

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. V, 12 maggio 2010, n. 18080 (ud. 2 febbraio 2010). Pres. Ambrosini – Est. Marasca – P.M. Montagna (Conf.) – Ric. P.M. in proc. c. Righi

Falsità personale – Sostituzione di persona – Par-cheggio di veicolo in zona vietata – Esposizione del contrassegno invalidi rilasciato ad altro soggetto – Configurabilità del reato – Esclusione

Non è configurabile il reato di tentata sostituzione di persona per il solo fatto che l’agente, avendo parcheggiato il proprio veicolo in zona vietata (ma non riservata agli invalidi), abbia lasciato esposto il contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto. (Mass. Redaz.) (c.p. art. 494; nuovo c.s., art. 158) (1)

    (1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie. In genere, sugli elementi oggettivi e soggettivi che contraddistinguono il reato di sostituzione di persona, v. L. ALIbRANDI, Codice penale annotato con la giurisprudenza, collana Tribuna Evoluzione, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009, pp. 1443 e ss..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione osserva:

Righi Andrea, astrologo, aveva parcheggiato l’auto in zona vietata perché pedonale - urbana ed aveva esposto sul cruscotto della stessa il contrassegno per invalidi rilasciato dal Comune di bagno a Ripoli alla suocera.

Veniva denunciato per violazione degli articoli 56 e 494 e 640 c.p. e contravvenzionato ai sensi dell’articolo 158 del codice della strada.

Il GIP presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento emesso in data 2 settembre 2009, convalidava il sequestro e disponeva il sequestro preventivo del contrassegno.

Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 28 settembre 2009, escludeva che nei fatti potesse ravvisarsi il delitto di cui all’articolo 494 c.p., essendosi il Righi limitato ad esporre il contrassegno, riteneva ravvisabile la violazione amministrativa di cui all’articolo 188 codice della strada e revocava il sequestro.

Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deduceva la violazione di legge essendo nei fatti ravvisabile la violazione dell’articolo 494 c.p. perché con la esposizione del contrassegno il Righi si era attribuito il falso stato di accompagnatore di persona invalida; ciò perché per integrare detto reato è sufficiente un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.

Il Pubblico Ministero rilevava poi che nei fatti non era ravvisabile la contravvenzione di cui all’articolo 188 del codice della strada perché il Righi non aveva utilizzato le apposite strutture predisposte per il parcheggio delle auto di soggetti invalidi.

Con memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2010 Andrea Righi contestava le argomentazioni del Pubblico Ministero ricorrente.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero non sono fondati.

In punto di fatto è rimasto accertato che sull’auto del Righi era esposto il contrassegno invalidi rilasciato alla suocera.

Tale condotta è stata qualificata dal Pubblico Ministero come una ipotesi di tentata sostituzione di persona, consistita nell’avere tentato il Righi di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalidi.

Con il ricorso il Pubblico Ministero ha riproposto la sua tesi avverso il provvedimento del Tribunale che, invece, non aveva ritenuto ravvisabile il reato contestato.

In punto di diritto non è ravvisabile il contrasto prospettato dal ricorrente tra la tesi sostenuta dal Tribunale e quella fatta propria dal ricorrente perché in effetti sia il Pubblico Ministero che il Tribunale hanno ritenuto che per potersi ravvisare il reato di tentata sostituzione di persona è necessario un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.

Si può certamente concordare con tale principio di diritto.

Orbene, partendo da tale corretto presupposto, il Tribunale, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ha stabilito che la semplice esposizione del contrassegno invalidi sull’auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integri quella condotta positiva necessaria per ravvisare il delitto di cui all’articolo 494 c.p., che nel caso di specie sarebbe consistita nel tentativo del Righi di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalido.

A ciò aggiungasi che nel caso di specie, come è stato notato, è stato contestato il tentativo, cosicché dovrebbe ritenersi la esposizione del contrassegno atto diretto in modo non equivoco a commettere il reato di cui all’articolo 494 c.p., cosa che, in verità, non appare possibile.

È appena il caso di notare che il contrassegno potrebbe essere stato dimenticato nell’auto utilizzata in altre occasioni anche per il trasporto della invalida.

Il Righi, inoltre, non parcheggiò la propria auto negli spazi riservati agli invalidi, ma in uno spazio non consen-Page 596tito trattandosi di zona pedonale-urbana ove non era a lui concesso l’accesso.

Trattasi, pertanto, di una contravvenzione del divieto di sosta.

Per le ragioni indicate il provvedimento impugnato non merita censure sotto il profilo della legittimità, cosicché il ricorso deve essere rigettato. (Omissis)

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 24 aprile 2010, n. 9846. Pres. Settimj – Est. D’Ascola – P.M. Sorrentino (Conf.) – Ric. Giamei (Avv. Nicola) c. Comune di Isernia

Velocità – Limiti fissi – Apparecchiature elettroniche – Taratura – Applicabilità – Esclusione – Fondamento

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all’art. 142 cod. strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. (nuovo c.s., art. 142; l. 11 agosto 1991, n. 273) (1)

    (1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23978, in questa Rivista 2008, 875. Si veda, inoltre, nel senso che nel nostro ordinamento manca allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che imponga la taratura periodica delle apparecchiature elettroniche di rilevamento delle violazioni al codice della strada, Cass. civ. 14 settembre 2009, n. 19775, ivi 2009, 989 e Cass. civ. 15 dicembre 2008, n. 29333, ivi 2009, 428. In dottrina, v. il commento alla sentenza in esame di M. ANCILLOTTI, Taratura degli strumenti di misurazione della velocità, in Crocevia 2009, n. 1-2, p. 8; C. CUROTTI, Taratura degli strumenti di rilevamento della velocità: ancora un no dai Ministeri, in questa Rivista 2006, 129; ID., La taratura degli strumenti di rilevazione della velocità, ivi 2005, 673; M. RIVALTA, Alcune considerazioni sull’accertamento dell’eccesso di velocità, ivi 2005, 671. Si rammenta inoltre che la Corte costituzionale con sentenza 13 luglio 2007, n. 277, pubblicata ivi 2007, 1015, ha dichiarato infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità dell’art. 45 c.s. nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Isernia con sentenza del 29 novembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da Antonio Giamei avverso il Comune di Isernia, per l’annullamento del verbale di contestazione n. 15231 del 18 giugno 2005, relativo a violazione dell’art 142 c.s., comma 9. Rilevava l’insussistenza dello stato di necessità dedotto dal ricorrente e l’infondatezza degli altri motivi dedotti.

Questi ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 dicembre 2006 / 5 gennaio 2007. Il Comune di Isernia è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Parte ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo lamenta ogni possibile vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione di prove testimoniali volte a dimostrare lo stato di necessità in cui si trovava il padre, trasportato sul veicolo al momento dell’accertamento, in quanto cardiopatico. La censura è infondata. La sentenza ha ineccepibilmente rilevato che la violazione è stata commessa in Isernia e che l’ammalato trasportato, ove fosse stato in stato di pericolo, anche putativo, sarebbe stato accompagnato dal conducente presso il locale ospedale. Per contro il ricorrente ha sempre sostenuto di aver intrapreso il viaggio fino a Telese Terme, cittadina posta a cento chilometri di distanza, su consiglio del medico curante che colà si trovava in servizio. Questa stessa scelta del medico curante dimostra, secondo il corretto, logico e puntuale ragionamento della sentenza impugnata, che non sussisteva lo stato di necessità, altrimenti il medico interpellato avrebbe ordinato l’immediato ricovero nel centro cardiologico più vicino, senza ardire proporre un lungo viaggio in automobile. Era pertanto superflua la prova testimoniale volta a far risultare le circostanze del malessere accusato dal padre dell’opponente e del consiglio ricevuto dal medico. Anche in caso di positiva assunzione della prova non sarebbe infatti risultato l’invocato stato di necessità di salvare sé o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona (cfr. Cass. 287/05).

Anche il secondo motivo, che lamenta vizi di motivazione in relazione all’erronea presunzione della sussistenza dei parametri di taratura dell’apparecchiatura elettronica usata per il rilevamento dell’eccesso di velocità. Sul punto mette conto rimandare a Cass. 23978/08...

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