Sentenza nº 5871 da Council of State (Italy), 18 Agosto 2010

Data di Resoluzione18 Agosto 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA ? SEZIONE II n. 03368/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE PER L'ANNO 2004.

Sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2005, proposto da:

Ministero per i beni e le attività culturali. - Commissione Consultiva Teatro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi 12;

Teatri Possibili S.r.l.;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il consigliere Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. II, n. 3368/05 del 4.5.2005, notificata il 26.5.2005, è stato accolto il ricorso della società teatri Possibili s.r.l., avverso il provvedimento in data 19.10.2004, con il quale la competente Commissione consultiva aveva espresso parere negativo, in ordine ad una richiesta di contributo della società stessa, riferita ad attività di produzione teatrale nel 2004.

Nella citata sentenza, emessa in forma semplificata, si rilevavano difetto di motivazione e di istruttoria, essendo il parere negativo di cui trattasi riferito ad una non meglio precisata insufficienza di ?validità artistica, in relazione agli elementi qualitativi richiesti dagli articoli 6 e 14, comma 1, del D.M. 27.2.2003?: quanto sopra, senza ulteriori specificazioni e senza ?alcuna valutazione comparativa con le altre iniziative ammesse al contributo? (un contributo per il quale, inoltre, non sarebbero risultate ?contrazioni degli stanziamenti rispetto agli anni precedenti?).

In sede di appello, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Commissione consultiva per il teatro ribadivano, viceversa, l'intervenuta riduzione del fondo di cui trattasi e l'ampia discrezionalità tecnica, riconosciuta all'Amministrazione per il riconoscimento della validità artistica dei progetti, da ammettere o meno al finanziamento.

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