Sentenza nº 283 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 2010

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione23 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 283

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nel procedimento vertente tra C.N. e L.T. e altri, con ordinanza del 14 settembre 2009, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di C.N., di L.T., P.L., M.V. e G.B., di P.P., nonché l’atto di intervento della Regione Valle d’Aosta.

Udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Laura Formentin ed Enrico Lubrano per C.N., Domenico Palmas per L.T., P.L., M.V. e G.B., Roberto Longhin per P.P. e Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta.

Ritenuto in fatto

  1. — La Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza del 14 settembre 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

    L’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nell’ambito del giudizio proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Torino che annullava la delibera di convalida dell’elezione del Sig. C.N., adottata il 1° luglio 2008 dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, e dichiarava la situazione di ineleggibilità di quest’ultimo al momento della consultazione elettorale, in quanto svolgeva le funzioni di legale rappresentante di una struttura sanitaria privata che aveva stipulato una convenzione con l’Azienda regionale sanitaria della Valle d’Aosta, in ragione di accreditamento istituzionale.

    Dopo aver specificato le ragioni della rilevanza nel giudizio a quo della questione, la Corte remittente, quanto alla non manifesta infondatezza della stessa, ha affermato che le disposizioni che prevedono l’ineleggibilità o l’incompatibilità a cariche elettive sono scrutinabili sotto il profilo del vaglio di ragionevolezza, dal momento che esse rispondono a specifiche e differenti finalità che non ne consentono la previsione discrezionale, o promiscua, da parte del legislatore.

    L’ineleggibilità costituisce, infatti, una grave deroga al diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 Cost. e deve essere prevista in relazione a condizioni personali tassative, quali la condanna penale definitiva per determinati reati, oppure la titolarità di un ufficio o di una carica che possa determinare una captatio benevolentiae, o indurre un metus publicae potestatis.

    Diversamente, l’incompatibilità sottende un conflitto di interessi o, quanto meno, un giudizio di inopportunità in ordine all’esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato. In presenza di una causa di incompatibilità non si produce l’invalidità dell’elezione, ma l’eletto è chiamato ad effettuare l’opzione nei termini previsti dalla legge.

    Il giudice a quo ricorda, quindi, come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere volte alla soddisfazione di effettive esigenze di pubblico interesse (sono richiamate le sentenze n. 25 del 2008, n. 306 del 2003, n. 53 del 1990).

    L’articolo 51 Cost., infatti, stabilisce come regola l’eleggibilità e solo come eccezione l’ineleggibilità (è richiamata, «per affinità di oggetto», la sentenza n. 27 del 2009).

    Ad avviso della Corte di cassazione, peculiare rilievo assumerebbe la sentenza di questa Corte n. 25 del 2008, che ha riguardato altra disposizione contenuta nella legge regionale n. 20 del 2007, e, segnatamente, nell’art. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e).

    Il remittente ritiene di non poter procedere ad un’interpretazione adeguatrice della norma censurata e che, quindi, la stessa debba essere sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale sul seguente punto: «se la qualità di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata, che intrattenga rapporti contrattuali con l’Azienda USL regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimovibile ex post».

    Infine la Corte di cassazione osserva che gli argomenti addotti dai difensori delle parti resistenti, quali le dimensioni limitate della Regione e gli effetti sulla libertà di voto, non possono essere presi in esame dalla stessa in quanto esorbitano dalla valutazione della non manifesta infondatezza.

  2. — In data 5 gennaio 2010, si è costituito il Sig. P.P., primo dei non eletti subentrato al Sig. C.N. e controricorrente nel giudizio principale, ed ha chiesto di dichiarare inammissibile – tenuto conto della discrezionalità del legislatore – o, comunque, non fondata, la questione in esame.

    In primo luogo, la suddetta parte privata ha dedotto che il diritto di elettorato passivo non è un diritto incondizionato.

    La disposizione censurata ravvisa una condizione di ineleggibilità nella qualità di legale rappresentante di una struttura sanitaria privata convenzionata con l’USL con la quale intrattiene rapporti contrattuali. Ed infatti, da un lato, sarebbe evidente il possibile conflitto di interessi; dall’altro, sarebbe parimenti evidente la posizione di potere – specie in una piccola realtà qual’é quella valdostana – che può consentire al suddetto soggetto di influire sull’esito del voto, potendo esercitare una indebita influenza distorsiva e condizionante sulle libere scelte degli elettori.

    Non sarebbe leso, pertanto, né il principio di ragionevolezza, né l’art. 51 Cost., tenuto conto del bilanciamento di interessi sotteso alla previsione in questione. Non appare irragionevole, infatti, la preoccupazione che possa essere influenzata la scelta dell’elettore, con un eventuale pericolo per la deformazione del risultato elettorale.

    La qualità soggettiva del legale rappresentante di una struttura sanitaria privata che operi contrattualmente con l’unica USL della Regione Valle d’Aosta, presa in considerazione dal legislatore regionale, si collocherebbe, in una posizione di interferenza e di conflitto potenziale tale da rendere necessario disciplinare come “ineleggibilità”, in senso tecnico, la fattispecie di cui alla lettera r) in esame, proprio a tutela dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione.

    La difesa della parte privata rileva che analoga previsione è presente nell’art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e che anche altre Regioni a statuto speciale e Province autonome hanno analoghe previsioni.

    In proposito sono richiamati, in particolare:

    1. l’art. 10 della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana), come sostituito dall’art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali);

    2. l’art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto);

    3. l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).

    Infine, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 27 del 2009.

  3. — Lo stesso 5 gennaio 2010, si è costituita la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile oppure non fondata, e riservando le deduzioni difensive a successiva memoria.

  4. — In data 5 febbraio 2010, si è costituito il Sig. C.N., che ha chiesto di accogliere la questione sottoposta all’esame della Corte.

    Ad avviso della parte privata la norma censurata sarebbe del tutto irragionevole.

    L’art. 51 Cost. prevede il libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, mentre l’ineleggibilità costituisce una «situazione limite».

    Tradizionalmente, il legislatore ha ritenuto di ricollegare la previsione di cause di ineleggibilità a particolari condizioni personali o alla titolarità di uffici o cariche che la legge ritenga possano determinare il rischio di un’indebita influenza distorsiva sulle libere scelte degli elettori.

    In tal senso, è richiamato l’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione).

    La parte privata ricorda, quindi, che l’art. 51 Cost. sottende un bilanciamento di interessi tra il diritto elettorale passivo e la tutela delle cariche pubbliche, che deve essere operato tenuto conto che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e volte a soddisfare esigenze di pubblico interesse.

    Diversamente, la ratio delle cause di incompatibilità va ravvisata nella inconciliabilità...

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