Sentenza nº 271 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2010

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione22 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 271

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanze dell’11 (nn. 3 ordinanze), del 14, del 15 dicembre 2009, dell’11 (nn. 2 ordinanze) e del 14 dicembre 2009 rispettivamente iscritte ai nn. 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 7, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di Giuseppe Gargani, Pasquale Sommese, Maddalena Calia, Nicola Vendola ed altri, Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri ed altri, Salvatore Caronna ed altra, Roberto Gualtieri, Giovanni Collino, Oreste Rossi, Iva Zanicchi, Sonia Viale, del PD – Partito Democratico, della Regione Sardegna, di Sebastiano Sanzarello, della Regione Siciliana, di Gino Trematerra, Giommaria Uggias, dell’IDV – Italia dei Valori, di Giuseppe Arlacchi ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Lentini per Giuseppe Gargani e Pasquale Sommese, Federico Sorrentino e Antonello Rossi per Maddalena Calia, Oreste Morcavallo per Gino Trematerra, Giampaolo Parodi e Luigi Manzi per Sonia Viale, Vincenzo Cerulli Irelli per il PD – Partito Democratico e Roberto Gualtieri, Stelio Mangiameli per Giovanni Collino, Oreste Rossi e Iva Zanicchi, Giuseppe Morbidelli e Paolo Trombetti per Salvatore Caronna, Alessandra Camba per la Regione Sardegna, Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana, Luca Di Raimondo per Nicola Vendola ed altri, Silvio Crapolicchio per Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri per Felice Carlo Besostri, Sergio Scicchitano e Giommaria Uggias per Giommaria Uggias, Sergio Scicchitano per l’IDV – Italia dei Valori e Giuseppe Arlacchi ed altro e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II bis, con tre ordinanze di identico tenore dell’11 dicembre 2009 (r.o. nn. 29 e 30 del 2010) e del 14 dicembre 2009 (r.o. n. 31 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, e all’art. 11 della Costituzione, in relazione all’art. 10 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU»).

    Ad avviso del collegio rimettente, la norma censurata sarebbe illegittima in quanto prevede «la soglia nazionale di sbarramento […] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti», in tal modo privandole del «c.d. diritto di tribuna».

    1.1. – Il giudice a quo riferisce che i ricorrenti nei giudizi principali hanno impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la suprema Corte di cassazione, con cui è stato adottato l’atto di proclamazione degli eletti al Parlamento europeo in esito alle elezioni svoltesi in data 6 e 7 giugno 2009, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non sono stati assegnati seggi alle seguenti liste: «Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi» (r.o. nn. 29 e 31 del 2010); «Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti italiani» (r.o. nn. 30 e 31 del 2010); «Associazione politica nazionale Lista Pannella»; «La Destra»; «Movimento per le Autonomie»; «Partito Pensionati»; «Alleanza di Centro per la Libertà» (r.o. n. 31 del 2010). I ricorrenti nei giudizi principali hanno altresì chiesto, secondo quanto riferisce il collegio rimettente, la conseguente proclamazione dei candidati della Lista «Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi», Nicola Vendola (r.o. n. 29 del 2010) e della lista «Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti italiani», Oliviero Diliberto (r.o. n. 30 del 2010), in sostituzione dei candidati risultati eletti della lista «Lega Nord», ovvero del candidato della lista «Italia dei Valori – Lista Di Pietro».

    I ricorrenti nei giudizi principali hanno lamentato, secondo quanto rappresenta il Tribunale rimettente, che alle predette liste «Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi» e «Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti italiani», in ragione del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, non siano stati attribuiti seggi, pur avendo alcuni candidati delle medesime liste ottenuto un numero di voti maggiore rispetto ai «resti» che hanno consentito ai candidati di altre liste, le quali hanno superato la soglia di sbarramento, di beneficiare «dei due seggi residuati dopo l’assegnazione dei seggi a quoziente intero». Il collegio rimettente, in particolare, espone che i ricorrenti nel giudizio principale hanno dedotto la falsa applicazione della disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979 («si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale»). Questa disposizione, a loro avviso, imporrebbe di considerare come resti, ai fini della attribuzione dei seggi non assegnati a quoziente intero, anche la cifra elettorale nazionale delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, di cui all’art. 21, comma 1, n. 1-bis, della legge n. 18 del 1979, in modo da concedere ad esse un «diritto di tribuna». Ove tale interpretazione non fosse accolta, i ricorrenti deducono in via subordinata l’illegittimità costituzionale della norma censurata.

    Nei giudizi principali si sono costituiti o sono intervenuti i seguenti soggetti: Ministero dell’interno – Ufficio elettorale centrale nazionale e Italia dei Valori (r.o. n. 30 del 2010); Giommaria Uggias, Sonia Viale e Lega Nord per l’Indipendenza della Padania (r.o. nn. 29 e 30 del 2010), Salvatore Caronna, Roberto Gualtieri, Oreste Rossi e Luigi De Magistris (r.o. n. 31 del 2010).

    1.2. – Il giudice a quo, innanzitutto, esclude di poter accogliere il ricorso in virtù della prospettata interpretazione dell’art. 21, comma 1, n. 2, ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979, in base alla quale tale previsione normativa «consentirebbe anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti». Il collegio rimettente chiarisce infatti che una simile interpretazione poggia su una indebita sovrapposizione fra il concetto di «cifra elettorale nazionale», che è «presupposto previsto, nel minimo del 4%, per l’ammissione al riparto dei seggi» e «quello di quoziente elettorale nazionale», che è invece «frutto di un’elaborazione matematica per l’assegnazione in concreto dei seggi».

    L’impossibilità di aderire alla interpretazione offerta dai ricorrenti impone al Tribunale rimettente di esaminare le eccezioni di legittimità costituzionale da essi sollevate in via subordinata. Il rimettente, peraltro, esclude anche che la previsione della clausola di sbarramento del 4%, in sé considerata, contrasti con le norme costituzionali o con il diritto comunitario. Tuttavia, il giudice a quo ritiene rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto riferita al «meccanismo che esclude il c.d. diritto di tribuna, non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti».

    In punto di rilevanza, il collegio rimettente osserva che la norma censurata osta all’accoglimento della domanda dei ricorrenti nel giudizio principale, candidati per una lista che non ha superato la soglia di sbarramento, di partecipare con i propri voti alla ripartizione dei «resti».

    In ordine alla non manifesta infondatezza, ad avviso del rimettente, la disposizione, in primo luogo, violerebbe l’art. 3 Cost. sotto diversi profili. Essa sarebbe manifestamente irragionevole, in quanto consentirebbe alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento, «in sede di computo dei resti eccedenti il quorum elettorale intero», di ottenere ulteriori seggi «sulla base di cifre elettorali irragionevolmente ben più modeste […] rispetto a quelle riportate dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4% e che vengono escluse dalla norma in esame anche dal predetto riparto dei resti». La disposizione sarebbe, poi, non proporzionata rispetto al fine di favorire le aggregazioni politiche, il quale verrebbe già sufficientemente assicurato dalla esclusione delle liste minori ad opera della clausola di sbarramento del 4%. Un «ulteriore profilo di irragionevolezza», infine, risiederebbe nel «denegato accesso al rimborso delle spese effettuate dai partiti che hanno partecipato con proprie liste alla...

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