Ordinanza nº 260 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2010

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione21 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 260

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Chiavenna nel procedimento vertente tra G. P. e la Prefettura di Sondrio, con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Sondrio aveva disposto a carico di P.G. la sospensione cautelare della patente, per guida in stato di ebbrezza, l’opponente ha chiesto la determinazione delle modalità della sospensione, nel senso di limitare l’inibizione alla guida alla fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, con eventuale estensione del divieto all’intera giornata in corrispondenza del sabato e della domenica, sì da non impedirgli lo svolgimento della propria attività lavorativa;

che il Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 27 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che l’opponente ha sollecitato il giudice a esercitare, in ordine alle modalità di esecuzione della misura cautelare, i poteri derivanti dal combinato disposto dell’art. 62, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 75, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope...

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