Sentenza nº 256 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2010

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione15 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 256

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenze del 2 giugno e del 21 ottobre 2009, rispettivamente iscritte al n. 233 del registro ordinanze 2009 ed al n. 3 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2009, e n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di L.G. ed altri, del Coordinamento provinciale del “Popolo della Libertà” di Lecce, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Luigi Melica, Mario Esposito e Adriano Tolomeo per L.G. ed altri, Luciano Ancora e Roberto G. Marra per il Coordinamento provinciale del “Popolo della Libertà” di Lecce e l’avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

[ELG:FATTO]

Ritenuto in fatto

  1. — Con due sentenze di analogo tenore, rispettivamente n. 1296 del 2009 (reg. ord. n. 233 del 2009) e n. 2314 del 2009 (reg. ord. n. 3 del 2010), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), «nella parte in cui non prevedono il sindacato, da parte dell’Ufficio elettorale centrale, in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge in ordine alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale», deducendo la violazione degli articoli 49 e 51 della Costituzione.

    Le sentenze sono state rese in due giudizi, entrambi promossi dai medesimi soggetti, qualificatisi come cittadini elettori, oltre che aderenti alla formazione politica “Popolo della Libertà”, aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti adottati dall’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’appello di Lecce, nell’ambito del procedimento elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia di Lecce e del Consiglio provinciale di Lecce indetta, per un primo turno di votazione nei giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché, per il ballottaggio, nei successivi giorni 21 e 22.

  2. — In particolare, il primo giudizio a quo ha ad oggetto il provvedimento di ammissione alla competizione elettorale dei candidati alla carica di consigliere provinciale nei collegi di Veglie-Salice Salentino, Martano, Presicce, Maglie e Lecce, inseriti nelle liste del “Popolo della Libertà”, nonché il provvedimento, in data 11 maggio 2009, dell’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’appello di Lecce.

    Nel secondo giudizio, il TAR è chiamato a pronunciarsi oltre che in ordine alla legittimità amministrativa dei suddetti atti, anche sull’impugnativa del verbale di proclamazione degli eletti.

  3. — Il remittente premette, in fatto, che uno dei ricorrenti è Coordinatore provinciale della “Unione Liberale di Centro”, affiliata alla formazione politica “Popolo della Libertà”, e Presidente delle “Case del Cittadino”, associazione aderente al detto raggruppamento politico, mentre gli altri ricorrenti aderiscono alla “Unione Liberale di Centro” e, quindi, al “Popolo della Libertà”.

    In tale veste i ricorrenti chiedevano di essere candidati per la carica di consigliere provinciale, rispettivamente, nei suddetti collegi, nelle liste della indicata formazione politica.

    Ritenendo che le designazioni dei candidati non stessero avvenendo nel rispetto dell’art. 25 dello statuto del “Popolo della Libertà”, uno dei ricorrenti «diffidava il Coordinatore provinciale» del suddetto partito «a vagliare la propria proposta di candidatura» e, successivamente, proponeva ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 41 del citato statuto (ricorso che, afferma il TAR, non risulterebbe ancora deciso).

    I ricorrenti, quindi, apprendevano che la formazione politica in questione aveva deciso di candidare, nei collegi sopra richiamati, altri aderenti alla medesima e decidevano di sottoporre la questione all’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’appello di Lecce, lamentando la violazione dell’art. 25 dello statuto del “Popolo della Libertà”, che regolamenta la presentazione delle candidature anche con riferimento alle elezioni provinciali.

    Con provvedimento in data 11 maggio 2009, l’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’appello di Lecce dichiarava l’inammissibilità del ricorso e il non luogo a provvedere su di esso, in base alla considerazione che le proprie competenze si esaurissero nel controllo della regolarità del procedimento di presentazione delle candidature, sicché l’Ufficio stesso non avrebbe alcuna competenza ad interferire in tutto ciò che è a monte dello stesso e, in particolare, nella scelta da parte del gruppo politico delle candidature da presentare.

    Il provvedimento del suddetto Ufficio elettorale centrale veniva, quindi, impugnato dai ricorrenti.

    All’esito delle elezioni, l’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’appello di Lecce dichiarava...

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