Sentenza nº 3411 da Council of State (Italy), 08 Luglio 2008

Data di Resoluzione08 Luglio 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 5067/07 proposto da AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE di Chieti, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pierluigi Maria Tenaglia e Germano Belli ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, 106 presso lo studio dell'avv. Domenico Bellantoni;

contro

- MARRONE Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Fingo e Lorenzo Ronca ed elettivamente domiciliata in Roma, Via U. Oietti, 16 presso lo studio dell'avv. Luisa Sisto;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sez. di Pescara - n. 366/07 del 27 marzo 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marrone Maria Teresa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, il consigliere Giuseppe Severini ed uditi, altresì, l'avvocato Tenaglia come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

L'Azienda Unità sanitaria locale di Chieti, con delibera del direttore generale n. 515 del 10 maggio 2006, in rettifica della precedente statuizione n. 958/03 aveva deciso di non ammettere la dott.ssa Maria Teresa Marrone al concorso pubblico per tre posti di dirigente psicologo (dirigente SERT) - indetto con delibera del direttore generale n. 1724 del 27 dicembre 2001 - perché in difetto dei necessari requisiti. La ricorrente in effetti difettava del requisito sub "c) Diploma di laurea in psicologia; d) diploma di Specializzazione, conseguito entro il 30.12.1999 nella disciplina di psicologia". Per il bando, comunque, "ai sensi dell'art. 56 del DPR n. 483/97 alla specializzazione nella disciplina sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti secondo le tabelle di cui al Decreto del ministro della Sanità del 30.1.98 e successive modificazioni".

La ragione di questa esclusione era, più in particolare, che non si poteva ritenere l'abilitazione all'esercizio della attività di psicoterapeuta, conseguita ai sensi dell'art. 35 della l. 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente - cioè equivalente quanto a valore ed effetti - alla specializzazione nella disciplina di psicologia, ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998.

La Marrone - in possesso effettivamente della laurea in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT