Sentenza nº 4694 da Council of State (Italy), 30 Settembre 2008

Data di Resoluzione30 Settembre 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4694/08

Reg.Dec.

N. 9435 Reg.Ric.

ANNO 2006

Disp.vo 471/2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9435/2006, proposto dall'I.N.P.D.A.P. in proprio e quale procuratore spec. SCIP SRL, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fiorentino con domicilio eletto in Roma via S. Croce in Gerusalemme n. 55, presso l' Avvocatura Centrale Inpdap;

contro

POLITO ROSALBA, BIAGINI VIERO, BONA CHIARA, DELLA SALDA PIETRO, SPERANZA GIUSEPPA, DONATO SALVATORE, rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetto Graziosi con domicilio eletto in Roma via Cosseria n. 2, presso il dott. Alfredo Placidi;

BARILLA' FRANCESCA, non costituitasi;

e nei confronti di

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, AGENZIA DEL TERRITORIO DI BOLOGNA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sede di Bologna, Sez. I n. 1589/2006 del 31 luglio 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2008 relatore il Consigliere Marcella Colombati. Uditi l'avv. Assumma per delega dell'avv. Fiorentino, l'avv. Graziosi e l'avv. dello Stato Bachetti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A) I ricorrenti in primo grado, conduttori degli appartamenti dello stabile INPDAP sito in Bologna, via IV Novembre n. 9/ via Cesare Battisti n. 12, ed oggetto di procedura di dismissione tramite "cartolarizzazione", hanno impugnato davanti al Tar per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, gli atti della procedura con cui gli immobili sono stati classificati di pregio e conseguentemente esclusi dallo sconto del 30% sul prezzo di cessione; in particolare sono stati oggetto di gravame la lettera di offerta in opzione del 3.12.2004, il d.m. 1.4.2003 nella parte in cui classifica come di pregio lo stabile e la perizia di stima dell'Agenzia del territorio del 13.8.2004 con la quale è stato determinato il valore di mercato dell'immobile.

B) Con la sentenza n. 1589 del 2006, depositata il 31 luglio 2006 e non notificata, il Tar ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che:

- il Ministero dell'economia col d.m. 31.7.2002 ha indicato quali indici rivelatori del pregio l'esistenza per l'intero immobile di un vincolo storico artistico o paesaggistico e l'ubicazione entro il perimetro del centro storico secondo il P.R.G., cioè nelle zone omogenee A, con esclusione di quelle soggette a piani di recupero;

- il nuovo testo del comma 13 dell'art. 3 della legge n. 410/2001, quale risulta dall'integrazione disposta dal d.l. 30.9.2003 n. 269, comporta l'esclusione della qualifica di pregio in presenza di uno stato di degrado tale da comportare la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia;

- non è stata approfondita dalle parti la rilevanza del vincolo di tutela storico monumentale cui si fa cenno nella relazione dell'Agenzia del territorio;

- in ogni caso la norma primaria impone la verifica dell' "esimente" in relazione a tutti i criteri presuntivi già fissati, fermo restando che se in un immobile è consentito solo l'intervento del restauro conservativo, la verifica del degrado dovrà essere limitata ad una necessità in tal senso;

- il ricorso è fondato (primi tre motivi) nella parte in cui afferma che la vendita delle unità immobiliari è stata proposta ai ricorrenti senza una previa specifica valutazione della sussistenza delle cause esimenti alla qualifica di pregio introdotte successivamente dal d.l. n. 269 del 2003; non essendo concluso il procedimento all'epoca dell'entrata in vigore del predetto decreto legge, l'amministrazione deve tenere conto della novità normativa;

- una procedura di rinnovazione in tal senso per gli immobili che erano stati valutati in precedenza (procedura operativa n. 61, dell' 11.12.2003) risulta essere stata prevista ed avviata (delibera della Commissione del 14.2.2005), ma non portata a compimento secondo le "modalità operative conclusive" di cui al punto 11 del documento (compilazione della tabella, trasmissione della stessa al referente regionale e al responsabile del progetto, proposta definitiva da inviare al Dipartimento del tesoro e al Ministero dell'economia);

- poiché la perizia di stima dell'Agenzia del territorio, pur descrivendo compiutamente l'immobile e dando conto delle sue caratteristiche costruttive e manutentive, non si esprime sulle circostanze puntuali indicate dalla norma, e cioè sull'esistenza o meno dello stato di degrado e sulla necessità o meno degli interventi ivi indicati ai fini dell'attribuzione della qualifica di pregio, è necessaria una rinnovazione in sede amministrativa degli atti valutativi che dia conto in modo diretto, certo e circostanziato della esistenza o meno delle esimenti dalla caratteristica del pregio degli immobili;

- non può invece essere accolto il quarto motivo (proposto in via subordinata, ove l'immobile sia da considerare di pregio, il che si contesta) relativo al richiesto abbattimento percentuale di valore in relazione allo stato dell'immobile "occupato" (da loro stessi); difatti, poiché l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 351 del 2001 non prevede che gli immobili di pregio debbano essere valutati come occupati, il trattamento per i conduttori con diritto di opzione deve essere assolutamente identico quanto alla base di calcolo, dal momento che diversa e più favorevole è la situazione di un immobile - di pregio o meno - venduto all'inquilino che lo occupava e che continua ad averne la disponibilità come proprietario, rispetto a quella di un immobile occupato da terzi.

C) Con ricorso notificato il 7.11.2006 e depositato il 21.11.2006, l'INPDAP in proprio e nella qualità di procuratore speciale della S.C.I.P. s.r.l. - Società cartolarizzazione immobili pubblici - ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Bologna per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 269/2003, dell'art. 3, comma 13, del d.l. n. 351/2001 e del d.m. 31.7.2002, sostenendo che la perizia dell'Agenzia, né lacunosa né reticente e che ha tenuto conto delle nuove disposizioni legislative, si sofferma in modo analitico nella descrizione dell'immobile, dando conto anche dei lavori di ristrutturazione compiuti sull'immobile da parte della proprietà e accertando in modo palese l'insussistenza delle condizioni di degrado che avrebbero consentito una deroga alla qualifica di pregio; l'immobile per essere di pregio non deve necessariamente essere nuovo o appena ristrutturato, ma deve trovarsi in una condizione di normalità in una zona non degradata del centro storico; l'art. 26 del d.l. n. 269/2003 ha delimitato in modo preciso i conduttori che hanno diritto allo sconto del 30% sul prezzo di mercato in relazione ad immobili per i quali siano stati rilasciati i titoli abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia in ragione del degrado, ovvero per i quali siano assentibili tali titoli, ove richiesti, sulla base delle classificazioni adottate nel t.u. dell'edilizia; non è quindi sufficiente la vetustà degli edifici o la necessità di lavori di manutenzione e, al riguardo, richiama la sentenza di questa Sezione n. 2560/2006.

Quanto al quarto motivo, respinto dal Tar, l'ente appellante osserva che è la stessa normativa che differenzia i criteri di stima degli immobili a seconda della loro qualifica di pregio o non di pregio; l'Agenzia, dopo aver classificato "di pregio" l'immobile, ha utilizzato il metodo estimativo "sintetico-comparativo" senza prevedere, giustamente, nessun abbattimento di prezzo nel caso in cui il bene sia condotto in locazione; l'abbattimento è previsto solo per gli immobili non di pregio; diversamente si avrebbe un'inammissibile equiparazione tra la condizione degli inquilini/acquirenti di immobili non di pregio, con quella degli inquilini/acquirenti di immobili di pregio, il che sarebbe illogico, irrazionale e non conforme al dettato legislativo.

D) Con altro ricorso, notificato il 24.11.2006 e depositato il 5.12.2006, ha proposto appello incidentale l'Agenzia del territorio (unitamente ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali) aderendo al gravame dell'INPDAP e deducendo le stesse censure (violazione degli artt. 26 del d.l. n. 269/2003, dell'art. 3, comma 13, del d.l. n. 351/2001 e del d.m. 31.7.2002).

L'appellante incidentale ricorda che ai sensi del d.m. 31.7.2002 "sono da considerarsi di pregio gli immobili elencati nell'allegato 2...ed ogni altro immobile che soddisfi i criteri indicati nella delibera dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, riportata nell'allegato 1...", ovverosia la delibera del 17.4.2002, come modificata il 24.7.2002; il punto 4 dell'allegato 1 del d.m. 31.7.2002 indica come uno dei criteri per la classificazione di immobile di pregio l'ubicazione nel centro storico "con esclusione delle zone degradate soggette a piani di recupero"; al punto 6...

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