Sentenza nº 4909 da Council of State (Italy), 08 Ottobre 2008

Data di Resoluzione08 Ottobre 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4909/2008

Reg.Dec.

N. 1887 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Pasin Sabrina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Mondin e Aldo Campesan ed elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Guido Francesco Romanelli, via Cosseria 5;

contro

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Vuoso e Donatella Moraggi ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144;

e nei confronti di

Falone Lara, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto Sezione I n.4431 del 24 dicembre 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INAIL;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l'avv. Romanelli per delega dell'avv. Mondin e l'avv. Moraggi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tar del Veneto ha respinto il ricorso proposto da Pasin Sabrina avverso la determinazione dell'INAIL del 4.12.1996, con cui era stata esitata negativamente la sua partecipazione ad una selezione per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di giovani disoccupati, presso l'Unità di Treviso, in qualità di assistenti sanitari. L'esclusione era stata disposta per "assenza del requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento della località per i cui posti...ha partecipato", come previsto dalla lettera d), punto 3), dell'avviso di offerta di lavoro, parimenti impugnato.

L'adito Tribunale riteneva che le disposizioni dell'avviso ponessero univocamente l'obbligo di localizzazione dell'iscrizione alle liste di collocamento. Riteneva inoltre i restanti motivi, dal secondo al settimo, proposti tardivamente, non essendo stati dedotti entro i 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Ne escludeva peraltro anche la fondatezza nel merito. Infondati erano gli altri motivi ottavo, nono e decimo, mentre l'undicesimo era anch'esso tardivo.

Appella l'originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi:

  1. Erronea interpretazione della lettera d) punto 3 del bando di selezione.

    Il bando era ambiguo circa la necessità di iscrizione nelle liste di collocamento "locali", richiedendo a pena di esclusione solo l'iscrizione nelle liste della Regione Veneto e non della sezione circoscrizionale della Provincia. Il coordinato disposto dei punti 3 e 5 dello stesso bando andava inteso nel senso che ai fini della partecipazione alla selezione in esame era sufficiente documentare il proprio stato di disoccupazione mediante l'iscrizione nelle liste di collocamento di un qualsiasi ufficio della regione Veneto, non contraddicendo ciò la previsione dell'inciso finale della lettera d) punto 3, laddove prescrive l'onere di dichiarare di aver ottenuto il trasferimento di sede nell'iscrizione alla Sezione circoscrizionale. La diversa lettura del Tar non tutela la par condicio e viola il canone di interpretazione nel senso più favorevole alla partecipazione.

  2. Violazione dell'obbligo di interpretare ed applicare la normativa interna in senso conforme all'ordinamento comunitario, Violazione dell'art.49 Tr. CE, artt.12 in relazione agli artt, 39, 43, 149 Tr.CE.

    L'interpretazione del Tar viola anzitutto il principio di libera circolazione delle persone in ambito comunitario, nell'accezione anche del principio di parità di trattamento in relazione alla cittadinanza. Il bando doveva perciò essere interpretato nel senso della prevalenza del diritto comunitario anche su disposizioni di normazione secondaria, principio a cui sono soggetti tutti gli organi dell'amministrazione e gli stessi giudici interni.

  3. Violazione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 1997 (VI Sezione).

    Si ribadisce la contrarietà dell'interpretazione del bando adottata dal Tar con tale specifica decisione comunitaria, che finirebbe con esporre lo Stato a responsabilità in sede comunitaria.

  4. Sull'obbligo di rinvio.

    Per tuziorismo si ribadisce che anche ove il bando avesse fatto sorgere dubbi, il Tar avrebbe dovuto disapplicare d'ufficio la normativa illegittima o sollevare questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia a norma dell'art.234 Tr. CE.

  5. Sulla tempestività della impugnazione delle clausole del bando.

    Sul punto il Tar ha violato il consolidato principio per cui il bando di selezione può essere impugnato unitamente al provvedimento di esclusione, nel caso in cui la lesione dell'interesse dell'escluso non derivi da una disposizione del bando in sé, ma dall'interpretazione che ne dà l'amministrazione, non essendo la clausola in questione inequivocabilmente ed immediatamente lesiva, come argomentato nel primo motivo di appello.

  6. Sull'ammissione della ricorrente alla selezione e sulla violazione del principio in forza del quale il bando di selezione non è immediatamente lesivo e quindi non è impugnabile se non unitamente ai provvedimenti concreti che ne fanno applicazione.

    La ricorrente era stata ammessa alla selezione senza riserva alcuna e quindi non aveva interesse ad impugnare il bando prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, attesa anche la natura di atto generale del bando poi impugnato.

  7. Sulla non necessarietà dell'iscrizione alle liste di collocamento. Violazione di legge, sotto il profilo della mancata applicazione del D.lgs. n.29\93 e della legge n.863\84.

    Tra i requisiti essenziali previsti per l'accesso ai pubblici impieghi civili ai sensi dell'art.44 D.lgs.29\93 e del DPR 9 maggio 1984, n.487, di sua attuazione, non è prevista l'iscrizione presso le liste di collocamento, requisito non di partecipazione ma di nomina, che deve essere posseduto solo al momento della stessa.

  8. Violazione e falsa applicazione dell'art.3 D.L. n.762 del 1984.

    La norma prevede l'assunzione nominativa dei lavoratori compresi tra i 15 e i 29 anni solamente previo nulla osta dell'Ufficio del lavoro. Dunque impone di assumere i dipendenti tramite ufficio di collocamento, ma non richiede anche l'iscrizione nelle liste prima della selezione. L'eventuale requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento del luogo di assunzione può sussistere ma al momento di costituzione del contratto di formazione lavoro.

  9. Erronea applicazione dell'art.16 della legge n.56 del 1987.

    La norma non era applicabile al caso di specie, perché il primo comma dell'art.1...

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