Ordinanza nº 253 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 2010

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione08 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 253

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1 della stessa legge 15 luglio 2009, n. 94, promossi dal Giudice di pace di Orvieto con ordinanze del 28 settembre 2009 e del 5 ottobre 2009 (n. due ordinanze), dal Giudice di pace di Cuneo con ordinanza del 16 ottobre 2009, dal Giudice di pace di Gubbio con due ordinanze del 15 ottobre 2009 e dal Giudice di pace di Vigevano con ordinanza del 2 novembre 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 282, 302, 303, 312, 324, 325 e 326 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 51, prima serie speciale, dell’anno 2009 e nn. 1 e 3, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo tenore, emesse il 28 settembre 2009 (r.o. n. 282 del 2009) e il 5 ottobre 2009 (r.o. n. 302 e n. 303 del 2009), il Giudice di pace di Orvieto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), allegando la violazione degli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, «in relazione agli artt. 13 e 27», e dell’art. 111 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma incriminatrice censurata – la quale punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68» (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio) – si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto priva di ratio giustificatrice;

che l’obiettivo che la disposizione impugnata si prefigge – di allontanare, cioè, lo straniero «clandestino» dal territorio nazionale – sarebbe, infatti, già conseguibile tramite l’istituto dell’espulsione amministrativa: espulsione eseguibile senza necessità di nulla-osta da parte dell’autorità giudiziaria, nel caso di pendenza di procedimento penale per il reato in esame (art. 10-bis, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998);

che la pena pecuniaria comminata per la violazione rimarrebbe, d’altro canto, solo «teorica», dovendo essere applicata a persone nullatenenti e prive di «sicura domiciliazione», sicché anche la sua conversione in lavoro sostitutivo «non otterrebbe alcun risultato utile»;

che risulterebbero violati, inoltre, i principi di offensività e proporzionalità, giacché, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007, il mancato possesso di un titolo valido per il soggiorno nello Stato non è, di per sé, sintomatico di una particolare pericolosità sociale: pericolosità che, per contro – alla luce dell’espressione «fatto commesso», contenuta nell’art. 25, secondo comma, Cost., nonché del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) e del criterio dell’extrema ratio – costituirebbe condizione imprescindibile affinché possano irrogarsi sanzioni di natura criminale;

che la norma censurata violerebbe, ancora, gli artt. 2 e 10 Cost., per contrasto con il principio di solidarietà – posto tra «i valori fondamentali dell’uomo» da plurime convenzioni internazionali – assumendo un «connotato discriminatorio» nei confronti di persone che versano in condizioni di bisogno;

che un ulteriore e conclusivo profilo di irrazionalità della norma si connetterebbe alla circostanza che, in rapporto alla sottofattispecie dell’illegale trattenimento, non sia stata introdotta una disciplina transitoria, «quale quella prevista per le colf e badanti»: con la conseguenza che il migrante clandestino, già presente nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della novella, non avrebbe alcuna possibilità di evitare i rigori della legge penale;

che, con ordinanza del 16 ottobre 2009 (r.o. n. 312 del 2009), il Giudice di pace di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo comma, e 97 Cost...

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