Ordinanza nº 243 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2010

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione07 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 243

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e dell’articolo 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall’articolo 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra l’Ordine nazionale dei biologi ed altro e il Ministero della salute ed altri con ordinanza del 12 dicembre 2007, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti l’atto di costituzione dell’Ordine nazionale dei biologi nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater, con sentenza-ordinanza del 12 dicembre 2007, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, 32, 41, 97, 113 e 117, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e dell’articolo 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall’articolo 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (di seguito, S.s.n.) una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto di detto Servizio;

che nel giudizio principale l’Ordine nazionale dei biologi, in persona del Presidente pro tempore, ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 settembre 2006, recante «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie»; provvedimento dell’Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia, protocollo n. 24/796/AOSI2 del 25 gennaio 2007, avente ad oggetto «Legge finanziaria 2007 –Chiarimenti contabilizzazione quote fisse e sconti per prestazioni di specialistica ambulatoriale»; nota del Direttore generale dell’Azienda unità sanitaria Locale BR/I di Brindisi del 31 gennaio 2007, protocollo n. 5199, avente ad oggetto «DMS 12/9/2006. Modifica tariffe branca di patologia clinica, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente»; delibera della Giunta della Regione Puglia del 3 aprile 2007, n. 404, recante la disciplina delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario regionale (S.s.r.) e delle relative tariffe, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;

che il citato art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006 concerne la remunerazione delle prestazioni rese per conto del S.s.n. dalle strutture private accreditate e, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli...

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