Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine383-431

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. IV, 6 aprile 2010, n. 12904 (c.c. 4 marzo 2010). Pres. Morgigni – Est. Marinelli – P.M. di Popolo (Conf.) – Ric. Saccon

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Etilometro - Tasso alcolemico - Calcolo

In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro, l’omessa indicazione della seconda cifra decimale del valore di alcolemia non deve essere intesa come la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più precisi forniti dalla strumentazione disponibile. (Nella fattispecie il valore accertato era di 1,5 g/l ed il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c, c.s. e non già ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)

    (1) Per utili ragguagli, v. L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna 2009, pp. 28 e ss..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pordenone, in sede di riesame, il 17 aprile 2009 pronunziava ordinanza con la quale annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del tribunale di Pordenone in data 30 marzo 2009 avente ad oggetto l’autovettura Audi A4 targata (omissis), intestata e in uso a Saccon Mauro, indagato in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., e ne ordinava il dissequestro e la restituzione al predetto.

Riteneva infatti il Tribunale che al Saccon dovesse essere contestato il reato di cui all’art. 186 c.s., di cui alla lett. b), e non già quello di cui alla lett. c), avendo l’indagato, in occasione delle due prove eseguite con l’etilometro, raggiunto i risultati rispettivamente di 1,81 e 1,51 di tasso alcolemico. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, poiché solo una misurazione (la prima pari a 1,81) poteva dirsi superiore a 1,5, mentre la seconda (pari a 1,51) non avrebbe superato la soglia di cui alla lett. c), per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), c.s.. Essendo stato così riqualificato il fatto, era esclusa la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l’ipotesi di cui alla lett. c), e, pertanto, non si poteva disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., non ravvisandosi la sussistenza del periculum in mora che giustificasse il mantenimento della cautela reale.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone che concludeva per l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, in quanto il Tribunale del riesame aveva errato, allorquando aveva ritenuto che il legislatore, indicando una sola cifra decimale nella determinazione dei valori di soglia, avesse voluto scientemente e consapevolmente escludere la rilevanza della seconda (vale a dire dei centesimi di grammo/litro) nell’accertamento concreto del tasso alcolemico, con le conseguenti ripercussioni sulla qualificazione giuridica della condotta, alla stregua delle tre diverse ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 186 c.s..

Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso appaiono fondati.

La volontà del legislatore deve essere infatti ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata.

La modifica dell’art. 186, comma 2, c.s., introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo l’argomentazione del Tribunale, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c). Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lett. c), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valoriPage 384 dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di Saccon Mauro, pari a 1,51 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., e non già ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), c.s., come ritenuto nell’ordinanza impugnata che deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone. (Omissis)

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sez. III, 12 marzo 2010, n. 6048. Pres. Preden – Est. Vivaldi – P.M. Sgroi (parz. diff.) – Ric. Maranghi (avv.ti Castellano e Garatti) c. Marabini & Co Gestione Soc. Duomo Srl (avv. Ruffolo)

Deposito (contratto di) - In albergo - Perfezionamento del contratto – Consegna delle chiavi dell’autovettura al vetturiere dell’albergo – Sussistenza – Fattispecie in tema di furto di autovettura

Qualora un cliente consegni le chiavi dell’autovettura al vetturiere dell’albergo in cui alloggia, con la consegna, che integra l’affidamento del veicolo, si perfeziona l’ordinario contratto di deposito. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1766) (1)

    (1) Cass. civ. 27 marzo 2007, n. 7493, in questa Rivista 2007, 1310, a sostegno della sentenza in epigrafe, ha affermato che nel deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto. La consegna può realizzarsi anche con una ficta traditio, ad. es. attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, per effetto del mancato ritiro da parte dell’avente diritto. Si veda, inoltre, per analoga fattispecie, la remota Cass. civ. 14 febbraio 1976, n. 476, in Ius & Lex online, www.latribuna.it.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella notte fra il 19 ed il 20 marzo 2001 era rubata l’autovettura BMW X5 tg. RSM-C5863, che era stata parcheggiata, verso le ore 21 del 19, in via San Raffaele a Milano, fuori del Grand Hotel Duomo.

Il furto era scoperto l’indomani mattina, quando Giuseppe Maranghi, ospite dell’albergo quella notte, aveva chiesto alla reception le chiavi dell’autovettura con la quale era giunto; chiavi che, all’arrivo in albergo, il Maranghi aveva consegnato al vetturiere di servizio, che erano state riposte dal portiere nella casella della camera assegnata al cliente, e che erano scomparse.

Da successive verifiche si accertava che, alle ore 23 del 19 marzo, l’autovettura era ancora posteggiata fuori dell’albergo, e, tramite il sistema di ripresa a circuito chiuso del quale l’albergo era dotato, che, alle ore 3,00 del 20 marzo, qualcuno aveva attraversato velocemente la hall dell’albergo dirigendosi verso l’uscita, ed alle ore 3,27 l’auto era stata messa in moto allontanandosi, quindi, sulla via San Raffaele.

Il Maranghi conveniva, davanti al tribunale di Milano, la società Marabini & Co. Spa Gestione Hotel Duomo, al fine di ottenere il risarcimento del danno, individuato nel controvalore della vettura, nel valore degli oggetti riposti nella stessa e nella spesa occorsa per noleggiare un’autovettura sostitutiva.

La società convenuta si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva del Maranghi, per essere questi il semplice utilizzatore della vettura e non il proprietario e, nel merito, contestava la propria responsabilità.

Il tribunale rigettava la domanda.

Diversamente la Corte d’Appello che, con sentenza del 25 gennaio 2005, accoglieva in parte l’appello proposto dal Maranghi.

Quest’ultimo ha proposto ricorso principale per cassazione affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società Duomo srl, già Marabini & Co. spa, che ha anche proposto ricorso incidentale illustrato da memoria, affidato ad un motivo; al quale resiste il Maranghi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi - principale ed incidentale - vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con unico, complesso motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 1777 c.c., (art. 360, n. 3, c.p.c.) ed omesso esame di tesi giuridiche prospettate dal ricorrente Maranghi (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Ricorso incidentale.

Con unico, complesso motivo la ricorrente incidentale denuncia la contraddittoria, omessa ed insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) in ordine ad un punto decisivo della controversia (individuazione della fattispecie in fatto ed in diritto), con conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) concernente: a) la mancata corretta...

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