Sentenza nº 4232 da Council of State (Italy), 02 Luglio 2010

Data di Resoluzione02 Luglio 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR LIGURIA ? GENOVA, SEZIONE II n. 00777/2006, resa tra le parti, concernente RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE.

Sul ricorso numero di registro generale 2708 del 2007, proposto da:

Calzolaretti Laura, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino, in Roma, viale Parioli N. 180;

Asl N. 3 Genovese, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi, in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Sanino M. e Pafundi;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Con decisione n. 548/96, la quinta sezione del Consiglio di Stato accertava la legittimità dell'inquadramento della ricorrente e di due suoi colleghi nel ruolo funzionale dei ?Piscologi coordinatori?, anziché in quello dei Psicologi equiparati ai medici, ai sensi della L. n. 207/85, art. 14.

Con il ricorso di primo grado la stessa si duole, ora, del provvedimento n. 2170 del 28/8/96, del Direttore generale dell'Usl 3 Genovese, con il quale l'amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte in conseguenza di tale errato inquadramento.

Il Tar ha respinto i motivi proposti avverso l'atto di recupero, ad eccezione di quello relativo alla parziale prescrizione delle somme dovute.

Con l'appello in esame la ricorrente chiede la riforma di tale sentenza riproponendo i motivi già respinti in primo grado e cioè:

-violazione degli artt. 7 e 8 della L n. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

-violazione dei principi generali in tema di ripetizione degli emolumenti, dell'art. 2033 c.c. per difetto dei presupposti legittimanti e dell'art 3 della L. n. 241/90, per difetto di istruttoria e di motivazione;

-eccesso di potere e violazione dei principi in tema di ripetizione degli emolumenti e violazione dei principi di buona fede, interesse pubblico ed eccessiva gravosità;

-violazione dei principi in tema di prescrizione...

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