Sentenza nº 233 da Constitutional Court (Italy), 16 Giugno 2006

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione16 Giugno 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 233

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-†† Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfio ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quaranta†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Maria Rita †††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), e degli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario ñ Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per líanno 2005 ai sensi dellíart. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 29 luglio, il 14 e il 17 ottobre 2005, depositati in cancelleria il 3 agosto, il 18 e il 19 ottobre 2005 ed iscritti ai numeri 75, 84 e 86 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Calabria e Abruzzo;

udito nellíudienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi líavvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Calabria e per la Regione Abruzzo e líavvocato Federico Sorrentino per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 29 luglio 2005 e depositato il successivo 3 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) (r.ric. n. 75 del 2005).

    Preliminarmente, il ricorrente deduce che la sancita decadenza automatica delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalit‡ e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialit‡ della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in mancanza anche di soluzioni alternative (quali quelle contenute nella legge statale 15 luglio 2002, n. 145) che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente.

    Quanto, in particolare, al comma 1 e ai correlati commi 2, 3 e 5 dellíart. 1 ñ ´nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche díistanza o di concerto con altre autorit‡ o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regioneª ñ, il ricorrente osserva che una tale previsione esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dellíart. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che attribuisce alla potest‡ legislativa esclusiva dello Stato ´líordinamento e líorganizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionaliª, e si pone altresÏ in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialit‡ dellíamministrazione.

    Parimenti illegittime, per violazione sempre degli artt. 3 e 97 Cost., sono (secondo líAvvocatura generale dello Stato) tanto la previsione che estende la decadenza ex lege alle nomine conferite dal Presidente e dallíUfficio di presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonchÈ dai dirigenti dei dipartimenti consiliari (atteso che la normativa statale di cui alla citata legge n. 145 del 2002 limita il principio dello spoils system alle sole nomine correlate allíazione di governo, in quanto conferite dal Governo e dai ministri), quanto la disciplina transitoria (dettata dal comma 4 dellíart. 1) che estende surrettiziamente la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.

    Riguardo, poi, ai commi 6, 7 e 8 dellíart. 1 ñ in cui Ë sancita la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione alla data di proclamazione del Presidente della Giunta, con risoluzione ex lege dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale della Regione, degli enti pubblici e delle aziende ñ il ricorrente rileva che la legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali (compresi quelli che non si caratterizzano per una particolare contiguit‡ con gli organi politici e che svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive), differenziandosi, quindi, profondamente dalla legislazione statale, che invece la limita agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali). Pertanto ñ poichÈ la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realt‡ differenti ñ, la difesa erariale denuncia la violazione, oltre che dei principi di imparzialit‡ e buon andamento dellíamministrazione (art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Inoltre ñ poichÈ tali previsioni sono difformi dalla normativa statale di cui allíart. 3, comma 7, della citata legge n. 145 del 2002 (che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle strutture amministrative) ñ, esse esorbitano dalla competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ìordinamento civileî ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    ´Per le medesime motivazioniª, secondo il ricorrente, Ë infine illegittima la previsione contenuta nellíart. 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.

  2. ñ Si Ë costituita la Regione Calabria, concludendo per líinammissibilit‡ e líinfondatezza del ricorso.

    Premessa líanalisi delle norme impugnate e posta in evidenza la finalit‡ di sanare una grave e diffusa situazione (stigmatizzata anche dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti) di illegittimit‡ delle nomine effettuate in tempi prossimi alla scadenza della precedente legislatura regionale, la difesa della Regione, nel merito, rileva che il comma 1 dellíart. 1 (che non interferisce in alcun modo con la competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidendo unicamente su una materia devoluta alla competenza esclusiva della Regione, con ciÚ rispettando la competenza statale in materia di ´ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionaliª) si limita a porre un principio generale valido per il futuro, per il quale nei nove mesi antecedenti alle elezioni non possono essere effettuate nomine che impegnino la legislatura successiva. Solo nel caso di violazione di tale limite (che risulta legittimamente esteso dal comma 3 anche alle nomine effettuate dal Presidente e dallíUfficio di Presidenza del Consiglio nonchÈ dai dirigenti dei dipartimenti consiliari), Ë prevista la sanzione della decadenza a far data dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

    Pertanto, il sistema della legge regionale de qua ñ sebbene diverso da quello di cui alla normativa statale (che comunque non vincola la potest‡ legislativa delle Regioni, che godono in materia di organizzazione dei propri organi e uffici di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione) ñ opera un corretto contemperamento tra líinteresse pubblico che la nuova Giunta non sia eccessivamente condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura dalla precedente maggioranza e che la campagna elettorale si svolga serenamente, e la tutela dellíaffidamento del nominato, il quale sin dallíatto di incarico Ë a conoscenza del fatto che con la fine della legislatura decadr‡ dalla carica.

    Quanto, poi, alla norma transitoria di cui al comma 4, la Regione rileva che, a fronte del contesto profondamente...

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