Sentenza nº 257 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2006

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione04 Luglio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 257

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 30 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullíordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert‡), introdotto dallíarticolo 7 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 7 gennaio 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Livorno, sullíistanza proposta da L.G. iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1. ñ Con líordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Livorno ñ chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di permesso premio avanzata da un condannato ñ ha sollevato, in riferimento allíart. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullíordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert‡), introdotto dallíart. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che i nuovi limiti di pena, stabiliti per líaccesso al beneficio del permesso premio, si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per delitti commessi prima dellíentrata in vigore della predetta legge n. 251 del 2005. Ove non si ritenga di condividere ñ deduce il giudice a quo ñ líinterpretazione secondo la quale il principio di irretroattivit‡ della legge penale si applichi anche in tema di benefici penitenziari, viene sollevata questione di legittimit‡ costituzionale della stessa norma in riferimento allíart. 27, terzo comma, Cost. ñ alla luce di principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 137 del 1999 ñ nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso in favore del condannati che, prima dellíentrata in vigore dellíart. 7 della citata legge n. 251 del 2005 (introduttiva dei nuovi limiti di pena per líaccesso al permesso premio nei confronti dei condannati recidivi), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

†††††††† In punto di rilevanza, il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere sullíistanza di permesso premio avanzata da una persona condannata alla pena di dodici anni di reclusione per delitto compreso nella rassegna operata dallíart. 4-bis dellíordinamento penitenziario (spaccio di sostanze stupefacenti, con líaggravante del quantitativo ingente prevista dallíart. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), con valutazioni ´molto positiveª circa il percorso penitenziario sinora compiuto e in assenza di elementi dai quali dedurre líesistenza di collegamento con la criminalit‡ organizzata, terroristica od eversiva. Dei dodici anni, che costituiscono la pena inflitta, líinteressato, tenendo conto del presofferto e delle riduzioni di pena per liberazione anticipata, risulta aver espiato la met‡ della pena stessa ñ vale a dire il limite di pena sufficiente per il riconoscimento del beneficio del permesso premio...

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