Ordinanza nº 281 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2006

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione07 Luglio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 281

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dellíarticolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e degli articoli 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per líassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 21 maggio 2004 dal Tribunale di Trani, nel procedimento civile vertente tra Di Salvo Francesco e líIstituto nazionale per líassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Di Salvo Francesco, dellíINAIL, nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi líavvocato Luigi La Peccerella per líINAIL e líavvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Francesco Di Salvo nei confronti dellíIstituto nazionale per líassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per il conseguimento delle prestazioni assicurative dovute per líinfortunio sul lavoro subÏto il 20 febbraio 1999, e in cui il ricorrente lamentava il mancato indennizzo del danno biologico, il Tribunale di Trani, sezione lavoro, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dellíarticolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui, introducendo líindennizzabilit‡ del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, ne limita líapplicazione agli infortuni verificatisi a decorrere dallíentrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Approvazione di ´Tabella delle menomazioniª; ´Tabella indennizzo danno biologicoª; ´Tabella dei coefficientiª, relative al danno biologico ai fini della tutela dellíassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e, cioË, dal 25 luglio 2000, per violazione degli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, e, in via subordinata, ove siano ritenuti ratione temporis applicabili alla controversia, degli articoli 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per líassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subÏto dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni, per violazione degli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente ha esposto che líINAIL non intendeva indennizzare il danno biologico derivato dallíinfortunio, perchÈ avvenuto in data anteriore al 25 luglio 2000, e che líinterpretazione tendente ad escludere la risarcibilit‡ del danno biologico, per ragioni temporali, comporta la lesione del diritto alla salute (artt. 32 e 38 della Costituzione, di immediata portata precettiva);

che, nel settore del pubblico impiego, riguardo alle menomazioni per causa di servizio, i danni permanenti allíintegrit‡ psico-fisica, seppur senza riflessi sullíattivit‡ lavorativa, sono indennizzati con pensione privilegiata, assegno rinnovabile o assegno una tantum, con evidente disparit‡ di trattamento rispetto al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT