Sentenza nº 3841 da Council of State (Italy), 17 Giugno 2010

Data di Resoluzione17 Giugno 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tar Piemonte, sez. II, n. 536/2008, resa tra le parti, concernente REGOLAMENTO DI GARA PER ASTA PUBBLICA PER VENDITA ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

sul ricorso numero di registro generale 3584 del 2008, proposto dalla Augustea s.c.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Fonti, con domicilio eletto presso Luisa Fonti, in Roma, viale Mazzini, n. 11;

Comune di Robassomero, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Scarpone, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

Ministero dello sviluppo economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

A.T.C. - Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Fonti e Scaparone e l'avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con una convenzione stipulata nel 1991 il Comune di Robassomero (TO) ha concesso alla società cooperativa edilizia Augustea s.c.r.l. il diritto di superficie per la durata di 99 anni su un'area sita nello stesso Comune, già espropriata da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 35, l. n. 865/1971, per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. La cooperativa ha realizzato il programmato edilizio programmato, composto da 14 unità abitative, in prosieguo assegnate ai soci in proprietà indivisa.

    L'art. 11 della convenzione è rubricato ?divieto di cessione degli alloggi? e prevede che gli alloggi non possono essere ceduti dalla cooperativa né ai soci né ad altri. In caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa gli alloggi vanno trasferiti al competente Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) senza corrispettivo.

  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 ottobre 2004 n. 335 la cooperativa Augustea è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stata autorizzata la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica suindicati.

    I commissari liquidatori con nota del 26 gennaio 2006 hanno offerto gli immobili in vendita all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino (A.T.C., ex I.A.C.P.) per un corrispettivo pari a euro 3.882.860,82, al fine dell'esercizio della prelazione di cui all'art. 72, l. n. 865/1971. Non essendo stato concesso da parte della Regione Piemonte il necessario finanziamento, l'A.T.C. ha rifiutato l'offerta con nota del 24 febbraio 2006.

    Con ?regolamento di gara per asta pubblica? del 14 febbraio 2007 è stata avviata dai commissari liquidatori la procedura di vendita degli alloggi.

    La gara è andata deserta, come risulta da verbale del 13 marzo 2007.

  3. Con il ricorso di primo grado il Comune di Robassomero ha impugnato il regolamento di gara per asta pubblica del 14 febbraio 2007, e ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi compresa, in particolare, l'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità di vigilanza sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

    Con il medesimo ricorso il Comune ha chiesto l'accertamento dell'obbligo della cooperativa di trasferire gratuitamente le unità immobiliari in questione all'A.T.C. di Torino, in virtù dell'art. 11 della citata convenzione.

  4. E? stata inoltre chiesta l'emissione di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento degli immobili in questione all'A.T.C. di Torino.

  5. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe:

    1. ha accolto l'eccezione di improcedibilità del ricorso limitatamente alla domanda di annullamento del regolamento di gara per asta pubblica, essendo la gara andata deserta;

    2. ha disatteso le eccezioni di difetto di legittimazione e interesse al ricorso in capo al Comune di Robassomero, osservando che l'art. 11 della convenzione configura un contratto a favore di terzo (terzo essendo l'I.A.C.P.), sicché le relative pretese possono essere azionate anche dallo stipulante, e che il Comune ha un interesse diretto a che non vada disperso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

    3. ha accolto nel merito il ricorso osservando che l'art. 11 della convenzione si applica anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, e che l'interesse del Comune al trasferimento gratuito degli alloggi all'I.A.C.P. prevale sugli interessi dei creditori nella procedura di l.c.a.; giova inoltre la considerazione, ad avviso del Tar, che si tratta nella specie di proprietà superficiaria temporanea;

    4. per l'effetto ha emesso pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento gratuito degli alloggi a favore dell'A.T.R. di Torino.

  6. Hanno proposto appello i commissari liquidatori per conto della società Augustea.

  7. Con il primo mezzo si contesta il capo di sentenza che ha riconosciuto in capo al Comune di Robassomero la legittimazione e l'interessa ad agire.

    Si lamenta che il Tar avrebbe riconosciuto l'interesse ad agire per il solo fatto che...

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