Sentenza nº 221 da Constitutional Court (Italy), 17 Giugno 2010
Relatore | Alfonso Quaranta |
Data di Resoluzione | 17 Giugno 2010 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 221
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), e 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-10 agosto 2009, depositato in cancelleria il 7 agosto 2009 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2009.
Visto latto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nelludienza pubblica dell11 maggio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
udito lavvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
-
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 agosto 2009 e depositato il successivo giorno 7, ha impugnato lart. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per asserita violazione dellart. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) «in relazione allart. 117, secondo comma, lettere e) e l)» della Costituzione.
Con il ricorso è stato, inoltre, impugnato lart. 7, comma 9, della predetta legge regionale n. 11 del 2009 per violazione dellart. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
1.2. Il ricorrente sottolinea come la Regione, pur avendo una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale ai sensi dellart. 4, primo comma, n. 9), della legge costituzionale n. 1 del 1963, deve tuttavia rispettare i vincoli posti dalla stesso art. 4, primo comma, tra i quali quelli risultanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Si rileva, inoltre, come la Corte costituzionale abbia già avuto modo di stabilire che lo Stato conserva, nelle materie di sua competenza ex art. 117 Cost., il potere di introdurre norme volte a garantire standard minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti, con prevalenza sulla competenza primaria regionale. Ciò varrebbe, in particolare, per la materia della tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici (si citano le sentenze n. 160 del 2009, n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007), come risulterebbe dalle regole poste dallart. 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Avuto riguardo a questi principi, sarebbero contrarie agli indicati parametri costituzionali le suddette norme come di seguito riportate.
1.3. Lart. 1, comma 5, lettera a), ha modificato lart. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), stabilendo che «per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dellintervento, lapprovazione dellelenco annuale dei lavori di cui allarticolo 7 sostituisce lapprovazione del progetto preliminare». Il richiamato art. 7 prevede che lattività di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Il programma è predisposto, in particolare, dalle amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la normativa urbanistica, unitamente allelenco dei lavori da realizzare nellanno di riferimento. Il programma e lelenco dei lavori, continua sempre il ricorrente, sono poi approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; lindividuazione nel programma dellintervento costituisce presupposto per lavvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
Con la disposizione censurata si «rende superflua ( ) la fase della progettazione preliminare e della sua approvazione».
Tale norma contrasterebbe con gli artt. 93 e 128 del d.lgs. n. 163 del 2006. Dalla lettura, in combinato disposto, delle predette disposizioni, risulterebbe che il progetto preliminare e lelenco annuale sono strumenti eterogenei «volti luno alla programmazione della singola opera e laltro alla programmazione generale annuale», contenendo elementi non sovrapponibili. A conferma di tale assunto il ricorrente richiama il contenuto del comma 7, primo periodo, del citato art. 128, il quale prevede che «un lavoro può essere inserito nellelenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento allintero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziare necessarie per la realizzazione dellintero lavoro».
Il ricorrente sottolinea che «il progetto preliminare definisce, in particolare, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e allutilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per lindividuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare».
Si tratta, si puntualizza nel ricorso, di una scelta già effettuata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), la quale prevedeva che lattività di progettazione fosse articolata in tre fasi, rappresentate dallapprovazione del progetto preliminare, di quello definitivo e infine di quello esecutivo. La ricorrente rileva come ai principi della predetta legge n. 109 del 1994, lart. 1, comma 2, della legge stessa attribuiva natura di «norme fondamentali di riforma economico-sociale» e di «principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle Regioni a statuto speciale, anche per il rispetto degli obblighi internazionali».
Il ricorrente conclude affermando come sia «da escludere che le informazioni contenute nellelenco annuale, ancorché integrate dalla relazione descrittiva che la disposizione censurata prescrive, possano efficacemente surrogare quelle richieste ai fini del progetto preliminare o, comunque, soddisfare le esigenze ad esso sottese». Deve, inoltre, escludersi che «la normativa statale consenta di prescindere dalla fase della progettazione preliminare».
Sotto altro aspetto, si assume che la norma in esame invade anche la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
1.3.1. Lart. 1, comma 5, lettere b) e c), modificando gli artt. 9 e 17 della legge regionale n. 14 del 2002, introduce una preferenza per il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione. Tale criterio preferenziale si risolve in un obbligo di specifica e adeguata motivazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso.
Tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, i quali stabiliscono che «la stazione appaltante sceglie loperatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dellofferta economicamente più vantaggiosa». Da qui la violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
1.3.2. Lart. 1, comma 5, lettera k), prevede che gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote determinate dal Presidente della Regione.
Tale disposizione, sottolinea il ricorrente, «non è in linea con lart. 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici», il quale attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione di dette aliquote. Si assume, pertanto, la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile.
1.4. Infine, si censura lart. 7, comma 9, della medesima legge regionale, il quale prevede una riduzione alla metà dei termini stabiliti per lapprovazione dei progetti (preliminari e definitivi) di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica. Tale riduzione contrasterebbe con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale sancisce, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), «una precisa scansione temporale per lespletamento del procedimento di compatibilità ambientale, fissando allart. 26, comma 1, il termine di conclusione del procedimento (150 giorni elevati a 210 nel...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Ordinanza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 2011
...europea, dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006 (il ricorrente cita, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2010); che la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della ......
-
SENTENZA Nº 201402001 di TAR Piemonte, 20-11-2014
...non (era) idonea ad incidere negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione statale” (sent. Corte Costituzionale n. 221 del 2010): laddove, invece, nel caso di specie, la normativa regionale richiamata dalla società ricorrente impone alle stazioni appalti l......
-
N. 57 ORDINANZA 9 - 18 febbraio 2011
...europea, dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006 (il ricorrente cita, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2010); che la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della ......
-
N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2010
...qualificazione delle imprese), l'applicabilita', dei principi delineati con le successive sentenze della Corte costituzionale n. 45 e n. 221 del 2010 andrebbero valorizzati anche in questa in materia in favore del legislatore regionale speciale. Se cioe' lo spazio legislativo fosse riconosc......
-
Ordinanza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 2011
...europea, dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006 (il ricorrente cita, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2010); che la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della ......
-
SENTENZA Nº 201402001 di TAR Piemonte, 20-11-2014
...non (era) idonea ad incidere negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione statale” (sent. Corte Costituzionale n. 221 del 2010): laddove, invece, nel caso di specie, la normativa regionale richiamata dalla società ricorrente impone alle stazioni appalti l......