Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2006

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione13 Gennaio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-†† Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfio ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quaranta†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Maria Rita †††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dellíart. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002), promossi con ordinanze del 30 ottobre 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Clemente e líIstituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e del 18 febbraio 2004 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Angelica Pianeselli e líINPS, iscritte ai numeri 116 e 322 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 11 e 17, prima serie speciale, dellíanno 2004.

†Visti gli atti di costituzione dellíINPS nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

†uditi gli avvocati Alessandro Riccio per líINPS e líavvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza del 30 ottobre 2003 il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dellíart. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. In tal modo il giudice rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, la questione di legittimit‡ costituzionale gi‡ sollevata con ordinanza del 5 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002 , aveva disposto la restituzione degli atti per ius superveniens.

    Osserva il rimettente ñ richiamando testualmente la citata precedente ordinanza ñ che il pensionato ricorrente, in data 30 novembre 1995, aveva ricevuto dallíINPS la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1∞ ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di integrazione al trattamento minimo di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto líaccertamento dellíillegittimit‡ di tale provvedimento eccependo líincostituzionalit‡ dellíart. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

    Il rimettente ricorda che la ripetibilit‡ cessa l‡ dove líente previdenziale abbia continuato il pagamento dellíintegrazione al minimo pur avendo la disponibilit‡ delle informazioni necessarie per líaccertamento del reddito del pensionato, o per la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, o attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato abbia trovato occupazione, oppure perchÈ entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciÚ puÚ ben conoscere se e quando líimporto della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dellíintegrazione al minimo della seconda.

    La successiva normativa introdotta dallíart. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 Ë stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 2333 del 1997 quale disciplina avente efficacia retroattiva e, in via transitoria, globalmente sostitutiva di quella anteriore. Quindi le disposizioni di cui allíart. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la ripetibilit‡ dellíindebito allíunico requisito del reddito riferito al 1995.

    Líapplicazione retroattiva della normativa censurata determina ñ secondo il rimettente ñ una disparit‡ di trattamento tra pensionati per i quali sia gi‡ stata sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, líirripetibilit‡ di un indebito e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla medesima epoca, debbono soggiacere alla nuova normativa con conseguente violazione dellíart. 3 della Costituzione. In particolare il Tribunale richiama la sentenza n. 39 del 1993 di questa Corte che ha evidenziato la necessit‡ di tutelare ´líaffidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di dirittoª.

    Il rimettente censura poi anche líart. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7: ´nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dellíINPS, per periodi anteriori al 1∞ gennaio...

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