Sentenza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 2006

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione10 Febbraio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 49

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† Giudice†††††

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††† †††††† ì

- Maria Rita ††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 26, comma 4; 29, comma 2 (e ivi richiamato art. 8, comma 3); 32; 33, commi 1, 2, 3 (eccettuata lettera d) e 4; 34, commi 1 e 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dellíattivit‡ edilizia ed applicazione della normativa statale di cui allíarticolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); dellíarticolo 2, commi 1, 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria); dellíarticolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi); degli articoli 1, comma 1, limitatamente alle parole ´salvo quanto disposto dalla presente leggeª; 2, commi 1 e 2; 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi); dellíarticolo 3, commi 1, lettere a) e c), e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio); degli articoli 19; 20, comma 1, lettere a) e c); 21, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e 27, comma 4, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilit‡, sanzioni e sanatoria in materia edilizia); e degli articoli 1; 3 (eccettuate le lettere b) e d) del comma 2); 4; 6, commi 1, 2 e 5; 8, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 cosÏ come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 20, il 27, il 29 dicembre 2004, il 7 e il 13 gennaio 2005 e depositati in cancelleria il 23, il 30 dicembre 2004 e il 7, lí11 e il 19 gennaio 2005 ed iscritti ai nn. 114 e 115 del registro ricorsi 2004 e ai nn. 2, 3, 7, 8 e 9 del registro ricorsi 2005.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lombardia, Veneto, Umbria e Campania;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi gli avvocati Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri, Giandomenico Falcon e Fabio Dani per la Regione Emilia-Romagna, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Bruno Barel per la Regione Veneto, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso n. 114 del 2004, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato il 23 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio di ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha impugnato alcune disposizioni della legge regionale dellíEmilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dellíattivit‡ edilizia ed applicazione della normativa statale di cui allíarticolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), e segnatamente líart. 26, comma 4, líart. 29, comma 2 (e, per quanto ivi richiamato, líart. 8, comma 3), líart. 32, líart. 33, commi da 1 a 4 (eccettuata, nel comma 3, la lettera d), líart. 34, commi 1 e 2 (con esclusione delle lettere b, c ed e del comma 2).

    Con ricorso n. 115 del 2004, notificato il 27 dicembre 2004 e depositato il 30 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato líart. 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria).

    Con ricorso n. 2 del 2005, notificato il 29 dicembre 2004 e depositato il 7 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato líart. 3 (eccettuato il comma 4) della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi).

    Con ricorso n. 3 del 2005, notificato il 29 dicembre 2004 e depositato il 7 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato líart. 1, comma 1 (limitatamente alle parole ´salvo quanto disposto dalla presente leggeª), líart. 2, commi 1 e 2, e líart. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi).

    Con ricorso n. 7 del 2005, notificato il 7 gennaio 2005 e depositato in data 11 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato líart 3, commi 1, lettera a) e c), e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio).

    Con ricorso n. 8 del 2005, notificato il 7 gennaio 2005 e depositato in data 11 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilit‡, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), limitatamente allíart. 20, comma 1, lettere a) e c); allíart. 21, comma 1, lettere c), d) e) ed h); agli artt. 19 e 27, comma 4 (tali ultime due disposizioni sono impugnate in virt˘ della loro asserita ´connessioneî con le altre).

    Con ricorso n. 9 del 2005, notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il 19 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato líart. 1, líart. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), líart. 4, líart. 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e líart. 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, cosÏ come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione e successive modifiche ed integrazioni).

    Le disposizioni impugnate, nella prospettazione del ricorrente, incorrerebbero nella violazione degli artt. 3 (sotto diversificati profili), 42, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e), l), s), 117, terzo comma, 119 della Costituzione, nonchÈ del principio di autonomia degli enti locali.

    Inoltre, per ciÚ che riguarda tutte le disposizioni impugnate della legge n. 10 del 2004 della Regione Campania, il ricorrente rileva che questa legge sarebbe stata emanata il 18 novembre 2004, e dunque quando era oramai scaduto il termine del 12 novembre 2004 stabilito dallíart. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191. Pertanto si dovrebbe verificare la legittimit‡ costituzionale di tutte le disposizioni impugnate alla luce dellíart. 117, terzo comma, Cost. e del principio di ´leale collaborazioneª.

  2. ñ In particolare, in relazione alla legge regionale dellíEmilia-Romagna n. 23 del 2004, líAvvocatura generale dello Stato afferma la illegittimit‡ costituzionale:

    1. dellíart. 26, comma 4, il quale dispone che ´le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente allíentrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilit‡ dei suoli), che presentino difformit‡ eseguite nel corso dellíattuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezzaª, poichÈ violerebbe líart. 117, terzo comma, Cost., dal momento che introdurrebbe ñ peraltro in contrasto con la tendenza alla riduzione dellíambito applicativo della sanatoria propria di altre norme della stessa legge regionale ñ ´una sanatoria straordinaria gratuita ed ope legis non sorretta da alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, e contrastante con le esigenze della finanza pubblicaª; inoltre la medesima norma violerebbe líart. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una discriminazione tra i proprietari basata sulla diversa collocazione temporale degli illeciti, consentendo la sanatoria ex lege solo per quelli pi˘ risalenti nel tempo;

    2. e c) dellíart. 29, comma 2, il quale stabilisce che ´qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitatoª contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, ´trova applicazione quanto disposto dallíarticolo 8, comma 3ª, nonchÈ dellíart. 8, comma 3, per quanto richiamato dallíart. 29, secondo il quale ´nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, líAmministrazione comunale ne d‡ notizia allíAutorit‡ giudiziaria nonchÈ al competente Ordine professionale, ai fini dellíirrogazione delle sanzioni disciplinariª, in quanto entrambe le summenzionate disposizioni violerebbero líart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia...

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