Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 2006

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione10 Febbraio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 274 del codice civile, promosso con ordinanza del 26 novembre 2004 dalla Corte di cassazione, nel procedimento civile vertente tra Ivan Barbara e Minuto Rizzo Emanuela ed altri, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 8, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Ivan Barbara e di Minuto Rizzo Alessandro ed Emanuela;

udito nellíudienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Mario Loria per Ivan Barbara e líavvocato Antonio DíAlessio per Minuto Rizzo Alessandro ed Emanuela.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza depositata il 26 novembre 2004, la Corte di cassazione ñ nel corso di un giudizio avverso una sentenza della Corte díappello di Venezia che aveva dichiarato improponibile líazione per la dichiarazione giudiziale di paternit‡ naturale per la carenza della previa dichiarazione di ammissibilit‡ dellíazione ñ ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 274 del codice civile ´nella parte in cui subordina al previo esperimento di una procedura delibatoria di ammissibilit‡ líesercizio dellíazione di riconoscimento di paternit‡ naturale promossa da un soggetto maggiorenne ai sensi del precedente art. 269 c.c.ª.

    Premette la Corte rimettente di avere sollevato analoga (ma non identica) questione, nel corso del medesimo processo, con ordinanza del 3 luglio 2003, nella quale il dubbio di legittimit‡ della suddetta disposizione era diffusamente argomentato con riferimento a quattro distinti profili: a) la sopravvenuta irragionevolezza intrinseca della norma, con riguardo alla sua originaria ratio di tutela del convenuto a fronte di avverse iniziative pretestuose o temerarie; b) il suo carattere discriminatorio nei confronti dei figli naturali, non essendo analogo procedimento delibatorio previsto per la corrispondente azione di accertamento della filiazione legittima; c) il carattere obiettivamente ostativo della procedura rispetto alla tutela dei diritti fondamentali dei figli naturali, attinenti al loro status ed alla loro identit‡ biologica; d) la dubbia compatibilit‡ del procedimento di ammissibilit‡, quale modellato dal diritto vivente, con il canone della ragionevole durata del processo, a sua volta coessenziale al giusto processo.

    Detta questione Ë stata dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 169 del 2004, in ragione di una duplice carenza di motivazione: da un lato, in punto di rilevanza, quanto allíeccezione, formulata nel giudizio a quo dai convenuti, di intervenuto giudicato sulla inammissibilit‡ della domanda; dallíaltro, in punto di non manifesta infondatezza, per líomessa considerazione, da parte della Corte rimettente, della concorrente finalit‡ di tutela del minore assegnata al procedimento delibativo sub art. 274 cod. civ. dalla sentenza n. 341 del 1990 e ribadita dalla successiva pronuncia n. 216 del 1997.

    Tutto ciÚ premesso, osserva il giudice rimettente che la riproposizione della questione ñ previa integrazione della motivazione ñ costituisce a questo punto ´atto istituzionalmente dovutoª, stante la persistenza del dubbio di legittimit‡ costituzionale ed essendo díaltro canto pacifica, nella giurisprudenza costituzionale, la emendabilit‡ delle carenze motivazionali che abbiano condotto alla declaratoria di inammissibilit‡ della questione.

    Ai fini, dunque, dellíintegrazione della motivazione sulla rilevanza, precisa la Corte di cassazione che non Ë ravvisabile alcun giudicato nella sentenza della stessa Corte n. 8342 del 1999, che ebbe a cassare líordinanza di sospensione del giudizio di merito in pendenza del procedimento delibatorio. Con quella sentenza, infatti, la Corte demandÚ al giudice di primo grado ´di decidere egli (nÈ evidentemente avrebbe potuto farlo essa nella sede del regolamento di competenza ex art. 42, nuovo testo, del codice di procedura civile), sulla questione della proponibilit‡ dellíazione di riconoscimento nella carenza attuale di un provvedimento definitivo di autorizzazione ex art. 274 c.c.ª, cosicchÈ quella sentenza nullíaltro configura che un giudicato sulla competenza a procedere del giudice adito, che aveva erroneamente sospeso il processo. Con la conseguenza, dunque, che Ë stato solo il Tribunale, adito con líazione di dichiarazione giudiziale, ad escluderne líammissibilit‡, per difetto del presupposto processuale di cui allíart. 274 cod. civ., con sentenza confermata dalla Corte di appello, avverso la cui pronuncia Ë stato proposto il ricorso per cassazione di cui si tratta.

    Quanto, poi, alla ´pi˘ compiuta individuazione del contenuto della norma denunciataª, ai fini della motivazione in punto di non manifesta infondatezza, precisa la Corte rimettente che la questione sollevata non puÚ che investire la sola ipotesi (che viene in considerazione nella fattispecie) di azione proposta ai sensi dellíart. 269 cod. civ. da soggetto maggiorenne, senza in alcun modo coinvolgere il procedimento, additivamente rimodellato dalle sentenze n. 341 del 1990 e n. 216 del 1997, relativo ai minori.

    Osserva quindi il rimettente che la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 216 del 1997, ha precisato che, ai fini della ammissibilit‡ della domanda formulata dal maggiorenne, ´Ë sufficiente líesistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire líazione verosimile, tanto che la pronuncia di ammissibilit‡ puÚ essere fondata anche sulle sole affermazioni della parte ricorrenteª.

    Il procedimento ex art. 274 cod. civ., cosÏ inteso, risulterebbe allíevidenza non pi˘ idoneo ad assolvere la finalit‡, per la quale era...

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