Sentenza nº 51 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 2006

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione10 Febbraio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 51

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† † Giudice†††††

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† †††† †ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††† †††††† ì

- Maria Rita ††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2, 7 e 8, comma 3, della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 24 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2005 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2005.

Visto líatto di costituzione della Regione Sardegna nonchÈ gli atti di intervento della Associazione italiana per il WORLD WIDE FUND FOR NATURE O.N.L.U.S., del FAI Fondo per líAmbiente italiano e di Italia Nostra O.N.L.U.S.;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 24 gennaio 2005 e depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio di ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 3, 4, commi 1 e 2, 7 ed 8, comma 3, della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004 n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con gli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 27 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonchÈ ´con la disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggioª e con líart. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dellíenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellíelettricit‡).

  2. ñ Il ricorrente rileva che, con la legge in questione, la Regione Sardegna ha provveduto a dettare norme urgenti per la salvaguardia del paesaggio, in funzione dei tempi occorrenti per líapprovazione, secondo modalit‡ stabilite nello stesso provvedimento legislativo, di piani paesaggistici regionali, destinati a sostituire i precedenti piani territoriali paesistici, tredici dei quali, sul complessivo numero di quattordici per líintero territorio regionale, annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero, in sede di ricorso straordinario, dal Capo dello Stato.

    Nel ricorso si premette che la Regione Sardegna vanterebbe, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale di autonomia, competenze primarie in materia di urbanistica ed edilizia, mentre, in relazione alla tutela paesaggistica, sarebbe vincolata dalle disposizioni statali in materia, ed in particolare dagli artt. 131 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

    Il ricorrente, inoltre, afferma che sarebbe profondamente mutata la originaria disciplina legislativa in tema di cosiddette ìmisure di salvaguardiaî, poichÈ, ´mentre per le aree assoggettate a vincolo ex lege líarticolo 1-quinquies della legge 31 agosto 1985ª (recte: del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), ´vietava ìogni modificazione dellíassetto del territorio nonchÈ ogni opera ediliziaî, ìfino allíadozione da parte delle Regioni dei piani di cui allíarticolo 1-bisîª, líarticolo 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevederebbe invece ´un particolare procedimento di autorizzazione in via transitoria ìfino allíapprovazione dei piani paesaggistici, ai sensi dellíarticolo 156 ovvero ai sensi dellíarticolo 143 e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dellíarticolo 145îª.

    Ancora, il ricorrente afferma che i contenuti dei piani territoriali paesaggistici (e le deroghe ivi previste secondo la legislazione regionale, di cui si lamenta la illegittimit‡ costituzionale), riguarderebbero ´la disciplina díuso sia di beni paesaggistici individuati direttamente dalla ìlegge Galassoî, sia di vaste ed importanti aree, anche urbane e costiere, che erano state specificatamente individuate come ìbellezze naturaliî, da distinti, motivati e tuttora vigenti provvedimenti dellíamministrazione stataleª.

  3. ñ In tale contesto, le norme contenute negli articoli 3, 4, commi 1 e 2 ´e, per certi aspetti, nello stesso articolo 7ª della legge regionale impugnata prevederebbero, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, ´autonome e non coordinate misure di salvaguardia, comportanti il divieto di realizzare nuove opere, soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nelle zone costiere, ed esclusioni e deroghe di tale divietoª che risulterebbero, ´in relazione alla disciplina generale statale, illogiche e manifestamente irragionevoli e, conseguentemente, in contrasto con gli articoli 3, 97 della Costituzione e con la disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggioª. I criteri adottati nelle norme censurate, infatti, non troverebbero giustificazione in alcuna valutazione paesaggistica; il fatto che una serie di interventi di modifica del territorio fossero accidentalmente previsti in piani urbanistici comunali o programmi di fabbricazione, ovvero finanziati da particolari soggetti pubblici sarebbe, sul piano della tutela paesaggistica, circostanza del tutto irrilevante ´e tale da non giustificare o sorreggere razionalmente alcun divieto e/o derogaª. Del tutto priva di logica sarebbe inoltre la possibilit‡ di dar corso ad interventi ed opere, allorchÈ le stesse ´siano previste in piani urbanistici comunali che risultino adeguati a quei piani territoriali paesaggistici gi‡ dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa per contrasto con líinteresse pubblico relativo alla tutela paesaggistica e ambientaleª.

    Del pari, la previsione di un divieto generale di realizzazione di nuove opere edilizie esteso a tutta la fascia costiera compresa nei duemila metri dalla linea di battigia, indipendentemente dalla sussistenza in concreto di un vincolo paesaggistico, finirebbe, ad avviso del ricorrente, per paralizzare senza alcuna plausibile ragione, ´per tutto líarco temporale della approvazione dei piani regionali paesaggistici, una serie di iniziative ed attivit‡ che, ai sensi della legislazione nazionale e regionale, devono considerarsi lecite, se non di interesse generaleª.

    Infine, líutilizzazione della legge regionale nella concreta cura dellíinteresse paesaggistico, in particolare nellíapposizione di divieti generali e relative deroghe, costituirebbe ´cattivo uso della discrezionalit‡ amministrativa (art. 97 Cost.)ª, realizzando una ´sostanziale ed immotivata deroga al principio, stabilito nella legislazione statale, per il quale líinteresse paesaggistico deve essere (soprattutto dallíautorit‡ regionale delegata) valutato nel concretoª.

    Quanto, poi, alla disposizione di cui allíart. 8, comma 3, della legge impugnata ñ la quale vieta, fino allíapprovazione del piano paesistico regionale, la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica nellíintero territorio della Regione, ammettendo peraltro la prosecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti gi‡ autorizzati solo nel caso in cui lo stato dei lavori stessi abbia gi‡ comportato una irreversibile modificazione dei luoghi e sottoponendo a procedura di valutazione díimpatto ambientale gli impianti gi‡ autorizzati in assenza della medesima (sempre che i lavori non abbiano comportato una irreversibile modificazione dello stato dei luoghi) ñ essa eccederebbe ´dalla competenza statutaria di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto díautonomia, ponendosi in contrasto con líart. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che riserva...

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