Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 2006

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione16 Febbraio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 60

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale†††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco†††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano†††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dallíart. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dellíarticolo 593 del codice di procedura penale), promosso con ordinanza del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Giovanna Moggi contro il Ministero della Giustizia ed altri, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dellíanno 2005.

†††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio dellí11 gennaio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza depositata il 4 ottobre 2004, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 102 e 107, primo e terzo comma, della Costituzione, dellíart. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dallíart. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dellíarticolo 593 del codice di procedura penale).

    Il Tribunale Ë investito del ricorso proposto contro un decreto del Ministro della giustizia (e contro gli atti allo stesso collegati) con il quale, in data 6 luglio 2002, la ricorrente Ë stata dichiarata decaduta dallíufficio di giudice di pace, in forza di una incompatibilit‡ sopravvenuta per effetto della norma oggetto del presente giudizio.

    Il rimettente premette come la legge n. 468 del 1999 abbia introdotto nel corpo del comma 1 dellíart. 8 della legge n. 374 del 1991, che regola i casi di incompatibilit‡ con líesercizio delle funzioni di giudice di pace, una nuova disposizione (lettera c-bis), in forza della quale líufficio Ë precluso a ´coloro che svolgono attivit‡ professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivit‡ª. Con líart. 24 della stessa legge n. 468 del 1999 Ë stata prevista, per i giudici di pace in servizio alla data della sua entrata in vigore (cioË al 21 dicembre 1999), la possibilit‡ di rimuovere le situazioni di sopravvenuta incompatibilit‡ entro un termine di sessanta giorni.

    In fatto, la ricorrente aveva spontaneamente comunicato al Consiglio superiore della magistratura, con nota del 10 gennaio 2000, che due suoi figli svolgevano professionalmente líattivit‡ di ´agenteª per conto di una compagnia assicuratrice, impegnandosi ´ad astenersi da tutte le causeª che coinvolgessero detta compagnia.

    Nel procedimento conseguentemente apertosi per líeventuale declaratoria di decadenza, a norma dellíart. 9 della legge n. 374 del 1991, la ricorrente aveva sostenuto che la nuova disposizione di legge non dovesse intendersi riferita agli ´agentiª, data líassoluta indifferenza di costoro rispetto alle controversie tra assicurati e compagnia di riferimento, e data la possibilit‡ di ricorso allíastensione per il caso di liti concernenti la mancata riscossione dei premi. Cionondimeno, il Consiglio giudiziario territorialmente competente aveva proposto líadozione del provvedimento di decadenza, ed in conformit‡ si era deliberato, in data 14 giugno 2001, da parte del Consiglio superiore della magistratura: atti, questi, prodromici al decreto ministeriale sopra citato.

    La difesa della ricorrente, nel giudizio a quo, ha eccepito sotto molteplici profili líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge n. 374 del 1991. Il Tribunale rimettente, dopo avere affermato in via preliminare che detta norma deve intendersi certamente riferita anche agli agenti assicurativi, ha ritenuto non manifestamente infondati i dubbi di legittimit‡ di seguito esposti.

    1.1. ñ I commi 1-bis e 1-ter dellíart. 8 citato, pure introdotti dallíart. 6 della legge n. 468 del 1999, hanno limitato la nuova incompatibilit‡ prevista per gli avvocati al solo esercizio delle funzioni di giudice di pace nel circondario ove loro stessi, o persone a loro vicine (associati, coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado ed...

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