Sentenza nº 61 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 2006

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione16 Febbraio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 61

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† † †††"

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †† ††"

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262 e 299, terzo comma, del codice civile e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dellíordinamento dello stato civile, a norma dellíart. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso con ordinanza del 17 luglio 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da C.A. e F.L. c/ il Procuratore generale presso la Corte díappello di Milano, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visto líatto di costituzione di C.A. e di F.L.;

udito nellíudienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito líavvocato Luigi Fazzo per C.A. e F.L.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Corte di cassazione, I Sez. civile, chiamata a decidere sul ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte díappello di Milano con la quale si confermava la decisione del Tribunale di Milano di rigetto della domanda dei coniugi C.A. e F.L. diretta ad ottenere la rettificazione dellíatto di nascita della propria figlia minore nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello paterno, risultante dallíatto formato dallíufficiale dello stato civile, in contrasto con la volont‡ espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita, con ordinanza del 17 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dellíordinamento dello stato civile, a norma dellíart. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volont‡ dei coniugi, legittimamente manifestata.

    Il collegio rimettente premette che la Corte territoriale ha osservato che il silenzio del legislatore della riforma del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi, pur a fronte della modifica dellíart. 144 cod. civ. relativo al cognome della moglie, consente di desumere la persistente validit‡ di una norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza della collettivit‡.

    La norma relativa allíassunzione del cognome paterno da parte del figlio legittimo, ad avviso del predetto collegio, Ë chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse.

    Si richiamano, in proposito, líart. 237, secondo comma, cod. civ, che pone tra gli elementi costitutivi del possesso di stato líavere portato sempre il cognome del padre che si pretende di avere; líart. 262 cod. civ., in materia di riconoscimento di figlio naturale, che, al primo comma, dispone che il contestuale riconoscimento da parte di entrambi i genitori comporta che il figlio assuma il cognome paterno, evidentemente nello spirito della equiparazione della prole naturale a quella legittima, e, al secondo comma, che, in caso di successivo riconoscimento del padre, o di successivo accertamento della paternit‡, il figlio puÚ assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, in tal modo sottintendendo, secondo il collegio a quo, una maggior rilevanza del cognome paterno; líart. 299 cod. civ., in tema di adozione di maggiorenni, che, al terzo comma, prevede, ancora una volta in ragione della equiparazione della posizione del figlio adottivo a quello legittimo, che, compiuta líadozione da coniugi, líadottato assuma il cognome del marito.

    Una norma attributiva al figlio legittimo del cognome paterno appare, secondo la Corte di cassazione, presupposta anche dalla disposizione dellíart. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), che vietava di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, allíevidente scopo di evitare omonimie per avere essi gi‡ lo stesso cognome, ed Ë sottintesa dal corrispondente art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, nonchÈ dallíart. 33, comma 1, del citato d.P.R., che...

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