Ordinanza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 2006

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione16 Febbraio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 64

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilit‡ ñ testo B), trasfuso nellíart. 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilit‡ ñ testo A), modificato dallíart. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit‡), nonchÈ dellíart. 4 della legge 1∞ agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), promosso con ordinanza del 17 settembre 2003 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra gli eredi di Ulisse Emilio ed altri contro il Comune di Ercolano, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Varone Giuliana, Ulisse Egilda e Marco (eredi di Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano, del Comune di Ercolano, nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica dellí11 ottobre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Domenico Zeno per Varone Giuliana, Ulisse Egilda e Marco (eredi di Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano, Sergio Soria per il Comune di Ercolano e líavvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il 17 settembre 2003 nel corso di causa civile iniziata da Ulisse Maria, Ulisse Elvira, Varone Giuliana, Ulisse Egilda, Ulisse Marco, Ulisse Stefano, Terracini Silvia, per la determinazione dellíindennit‡ di occupazione legittima e per il risarcimento del danno per líoccupazione illegittima di terreni di loro propriet‡, sottoposti a procedura ablatoria dal Comune di Ercolano per la realizzazione di opere di viabilit‡, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilit‡ ñ Testo B), per violazione degli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, nonchÈ dellíart. 4 della legge 1∞ agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), per violazione degli artt. 24, 28, 42, secondo e terzo comma, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione;

che con atto di citazione, notificato in data 11 gennaio 1995, gli attori avevano chiesto la liquidazione del risarcimento in misura pari al valore venale dei terreni;

che, in corso di causa, erano intervenute norme di legge intese a regolamentare (e ridurre) il risarcimento del danno per líirreversibile trasformazione del fondo;

che, alla chiusura dellíistruzione, il giudice aveva condannato líamministrazione, con ordinanza, al pagamento di una somma comprensiva di indennit‡ di occupazione legittima e di risarcimento per occupazione illegittima, calcolando questa seconda voce in applicazione del comma 7-bis dellíart. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la causa veniva ritenuta in decisione dal Tribunale di Napoli, sulle conclusioni delle parti, in particolare insistendo gli attori per la condanna del Comune al risarcimento in misura integrale, stante líinapplicabilit‡ della regola risarcitoria di cui alla norma ora richiamata al caso di specie, e, in subordine, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente la legittimit‡ della stessa norma;

che, nelle more della riservata decisione, era entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilit‡ ñ Testo B), che allíart. 55 detta la disciplina transitoria delle occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996, parificando, quanto alle conseguenze economiche, le due figure dellíoccupazione ìappropriativaî, consistente nella trasformazione del fondo privato in assenza di decreto di esproprio, e di quella ìusurpativaî, in cui la giurisprudenza aveva ravvisato i caratteri dellíillecito puro, in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilit‡, liquidando il risarcimento integrale;

che, secondo il giudice a quo, risultava accertata in giudizio líirreversibile trasformazione dei fondi, nel giugno 1992, ovvero quando erano gi‡ scaduti i termini per la dichiarazione di pubblica utilit‡ del fondo, ravvisabile nella delibera consiliare del Comune di Ercolano del 20 dicembre 1983, di approvazione del progetto dellíopera pubblica (o anche nella delibera confermativa del 6 marzo 1984);

che alla stessa occupazione non sarebbero applicabili le disposizioni di proroga dellíart. 14, secondo comma, del decreto-legge 20 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1988, n. 47, e dellíart. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, che invece riguarderebbero le sole occupazioni gi‡ prorogate dalla legge n. 42 del 1985;

che si trattava di fattispecie di occupazione usurpativa, per la quale non sarebbe stata applicabile la regola risarcitoria di cui al citato art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, se non fosse che il sopravvenuto art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001 impone anche per essa il risarcimento regolamentato;

che il sopravvenire dellíart. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001 rendeva rilevante la questione di costituzionalit‡ sollevata in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT