Sentenza nº 87 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 2006

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione10 Marzo 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 87

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente††

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promossi con ricorsi delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto e Emilia Romagna, notificati il 12, il 19 e il 21 marzo 2003 e depositati in cancelleria il 20, il 25 e il 27 marzo 2003 e iscritti ai numeri 28, 29, 31 e 32 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó Con distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

    1.1. - Il primo comma dellíart. 46 della legge n. 3 del 2003 prevede che ´i farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dellíarticolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchÈ i farmacisti a cui Ë stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dellíarticolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di et‡ di cui allíarticolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarit‡ della farmacia, purchÈ alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per líassegnazione della relativa sede farmaceuticaª.

    I successivi commi prevedono delle limitazioni soggettive alla applicazione del suddetto beneficio (comma 2) e disciplinano le modalit‡ del procedimento regionale finalizzato alla concessione dello stesso (commi 3 e 4).

    1.2. - Le Regioni Abruzzo e Veneto lamentano la violazione dellíarticolo 117, terzo comma, della Costituzione, ascrivendo la disciplina in questione alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute e sostenendo che la disposizione impugnata non affermerebbe alcun principio fondamentale ma avrebbe carattere dettagliato ed in tal senso pregiudicherebbe qualsiasi intervento legislativo (e ´finanche amministrativoª) della Regione.

    1.3. - La Regione Toscana lamenta la violazione dellíart. 117, secondo comma (recte: terzo comma), della Costituzione, ritenendo che la disposizione impugnata sia, invece, riconducibile alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela del lavoro e censurando líestremo dettaglio della norma in questione.

    1.4. - La Regione Emilia-Romagna lamenta che líart. 46 della legge n. 3 del 2003 disciplinerebbe la materia del commercio di propria competenza legislativa esclusiva (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). La ricorrente sostiene poi che neppure la riconduzione della norma impugnata al diverso titolo...

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