Sentenza nº 121 da Constitutional Court (Italy), 06 Aprile 2006

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione06 Aprile 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 121

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-†† Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfio ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quaranta†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Maria Rita †††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 45, terzo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza dellí11 agosto 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonella Corsi e líIstituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 1186 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Antonella Corsi, dellíINPS, nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Vittorio Angiolini per Antonella Corsi, Giuseppe Fabiani per líINPS e líavvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Tribunale di Roma, con ordinanza 11 agosto 2003, ha proposto la questione di costituzionalit‡ dellíart. 45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo cui ´líassicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo líassegnazione agli assicurati di indennit‡ nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoroª. La norma Ë impugnata nella parte in cui, nellíinterpretazione della Corte di cassazione, ´non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all'indennit‡ di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattivit‡ª.

    Líordinanza Ë stata resa nel giudizio proposto da una lavoratrice a tempo parziale verticale (che nel 1999 aveva lavorato in una mensa scolastica nei mesi di apertura della scuola, ossia da gennaio a giugno e da settembre a dicembre) per ottenere dallíINPS líindennit‡ di disoccupazione per il periodo di inattivit‡, che líINPS contestava ritenendo la disoccupazione non ìinvolontariaî.

    Il Tribunale richiama anzitutto il ìdiritto viventeî, sorto sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n...

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