Ordinanza nº 124 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 2006

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione24 Marzo 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 124

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† Presidente

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††† †††††††††† ††††††††ì

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††††† ì

-† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† ††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††† † ††††††ì

-† Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† ††††††† ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 25 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino, nella controversia vertente tra Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Conceria Romano Nicola† & figli, e líAgenzia delle entrate ñ Ufficio di Avellino, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 38, prima serie speciale, dellíanno 2005.

††††††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 25 marzo 2005, la Commissione tributaria provinciale di Avellino ñ nel giudizio promosso da Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Conceria Romano Nicola & figli, nei confronti dellíAgenzia delle entrate ñ ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003), nella parte in cui fissa il 28 febbraio 2003 come termine ultimo, ´a pena di decadenza dal contributoª, per líinvio dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da parte dei soggetti che hanno conseguito automaticamente, prima dellí8 luglio 2002, il contributo, nella forma di credito di imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui allíart. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2001);

che, secondo quanto esposto nellíordinanza di rimessione, il giudizio principale ha ad oggetto líimpugnazione di un provvedimento dellíAgenzia delle entrate (denominato ´avviso di recuperoª), diretto a recuperare líimporto del contributo del quale i ricorrenti avevano fruito nellíanno 2002 e dal quale erano ìdecadutiî per la mancata presentazione del modello contenente i dati degli investimenti realizzati, entro il termine del 28 febbraio 2003, fissato dalla stessa Agenzia, con provvedimento del gennaio 2003;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo deduce: a) che lo scopo dellíart. 62 della legge n. 289 del 2002, ´consistente nellíacquisire allíamministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni di flussi di spesa, poteva essere raggiunto gi‡ attraverso i dati forniti dal contribuente con la compilazione del quadro RU facente parte dellíUnico 2002 e dei modelli di versamento F24 attraverso cui si Ë proceduto alla compensazione del creditoª, di talchÈ líinosservanza di ulteriori oneri informativi costituisce una violazione meramente formale e, conseguentemente, sussiste una irragionevole sproporzione tra tale violazione e la sanzione della ´decadenza...

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